|
| |
Le
invenzioni e falsità scritte nella delibera
La delibera 659,
nella quale è inserito il regolamentino del «Fallimentone 2004», presenta ben
quattro invenzioni e falsità, che andiamo a sottoporre all'osservazione del
lettore nella tabella che segue
| Cosa
c'è scritto nella delibera 659 |
|
Osservazioni |
| «Sentiti altresì i pareri espressi dai
proprietari dei cavalli, dai Capitani delle Contrade in data 11.12.2003» |
|
L'affermazione è falsa ed inventata. E'
stata ricopiata dalla delibera n.
650 del regolamentino 2003. L'affermazione è falsa perché i cavallai
non erano assolutamente presenti nella riunione dell'11
dicembre; l'affermazione è inventata perché i Capitani avevano
chiesto di riesaminare l'intera questione a metà gennaio |
| «Vista la deliberazione della GC n. 364
del 19.5.1999, modificata con atto di Giunta n. 419 del 9.6.1999 di
"Accettazione contributo del Monte dei Paschi di Siena per i cavalli
del Palio"» |
|
Pur essendo presente anche nel
regolamentino 2003, questo capoverso è completamente inutile e senza
alcun riferimento di storicità. Si riferisce, infatti, all'accettazione
della prima tranche del contributo triennale 1999/2001. E' quindi scaduto,
anche perché adesso si parla di Fallimentone 2004 ed il progetto è stato
finanziato dalla Mucchina per il triennio 2002/04 |
|
Art.
2 - L’Amministrazione Comunale, come previsto dal successivo art. 16,
interverrà economicamente nel mantenimento dei cavalli che
corrisponderanno ai criteri di cui agli artt. 1 e 7 del presente
Protocollo e per i quali I relativi proprietari avranno ottemperato agli
obblighi di cui al successivo art. 10.
|
|
Stando a quanto stabilito da questo articolo, i
cavalli devono corrispondere a dei criteri previsti dagli artt. 1 e 7
del regolamentino 2004, articoli che, come si può vedere, non prevedono
alcun criterio, né il n. 1, né il n. 7. Sicuramente si voleva far
riferimento all'art. 6. Completamente padellato è il richiamo
all'art. 16; lo sbaglio è che si voleva richiamare,
sicuramente, l'art. 15. Clamoroso, invece, è il
richiamo all'art. 10, che prevede obblighi al proprietario del cavallo,
che non deve presentare alcun ricorso avverso le decisioni della
Commissione. L'articolo che doveva essere richiamato è, invece, il 9. |
| Art. 15, terzo capoverso: «L’Amministrazione
Comunale, a seguito degli accordi intercorsi con La Fondazione MPS di
cui alle deliberazioni della G.C. n. 364/1999 e n. 419/1999, oltre ad
altre eventuali deliberazioni di accettazione, interverrà
economicamente nei confronti del rispettivo
proprietario.» |
|
I riferimenti di precedenti atti
amministrativi del 1999 sono del tutto ininfluenti trattandosi, come
visto, di "materiale scaduto" |
30 dicembre 2003
|