SUNTO

 Sunto non si compra ... si legge gratis - Dal 1976 l'informazione paliesca senza un briciolo di pubblicità -  contatti

 

 

Le invenzioni e falsità scritte nella delibera

La delibera 659, nella quale è inserito il regolamentino del «Fallimentone 2004», presenta ben quattro invenzioni e falsità, che andiamo a sottoporre all'osservazione del lettore nella tabella che segue

Cosa c'è scritto nella delibera 659   Osservazioni
«Sentiti altresì i pareri espressi dai proprietari dei cavalli, dai Capitani delle Contrade in data 11.12.2003»   L'affermazione è falsa ed inventata. E' stata ricopiata dalla delibera n. 650 del regolamentino 2003. L'affermazione è falsa perché i cavallai non erano assolutamente presenti nella riunione dell'11 dicembre; l'affermazione è inventata perché i Capitani avevano chiesto di riesaminare l'intera questione a metà gennaio
«Vista la deliberazione della GC n. 364 del 19.5.1999, modificata con atto di Giunta n. 419 del 9.6.1999 di "Accettazione contributo del Monte dei Paschi di Siena per i cavalli del Palio"»   Pur essendo presente anche nel regolamentino 2003, questo capoverso è completamente inutile e senza alcun riferimento di storicità. Si riferisce, infatti, all'accettazione della prima tranche del contributo triennale 1999/2001. E' quindi scaduto, anche perché adesso si parla di Fallimentone 2004 ed il progetto è stato finanziato dalla Mucchina per il triennio 2002/04

Art. 2 - L’Amministrazione Comunale, come previsto dal successivo art. 16, interverrà economicamente nel mantenimento dei cavalli che corrisponderanno ai criteri di cui agli artt. 1 e 7 del presente Protocollo e per i quali I relativi proprietari avranno ottemperato agli obblighi di cui al successivo art. 10.

 

Stando a quanto stabilito da questo articolo, i cavalli devono corrispondere a dei criteri previsti dagli artt. 1 e 7 del regolamentino 2004, articoli che, come si può vedere, non prevedono alcun criterio, né il n. 1, né il n. 7. Sicuramente si voleva far riferimento all'art. 6. Completamente padellato è il richiamo all'art. 16; lo sbaglio è che si voleva richiamare, sicuramente, l'art. 15. Clamoroso, invece, è il richiamo all'art. 10, che prevede obblighi al proprietario del cavallo, che non deve presentare alcun ricorso avverso le decisioni della Commissione. L'articolo che doveva essere richiamato è, invece, il 9. 

Art. 15, terzo capoverso: «L’Amministrazione Comunale, a seguito degli accordi intercorsi con La Fondazione MPS di cui alle deliberazioni della G.C. n. 364/1999 e n. 419/1999, oltre ad altre eventuali deliberazioni di accettazione, interverrà economicamente nei confronti del rispettivo proprietario.»   I riferimenti di precedenti atti amministrativi del 1999 sono del tutto ininfluenti trattandosi, come visto, di "materiale scaduto"

30 dicembre 2003