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Ecco perché anche per la III Sezione le Contrade non devono pagare la ritenuta d'acconto Era attesissima la sentenza che riguardava la decisione della III Sezione tributaria di Siena, per rilevare come il Presidente-relatore Olindo Schettino aveva inquadrato nella sua autonoma gli aspetti fiscali legati al mondo contradaiolo. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare anche la III Sezione ha accolto, seppur in parte, le ragioni delle Contrade e, nella sostanza, ha stabilito che la ritenuta d'acconto, sulle prestazioni professionali fornite dai fantini, non doveva essere versata. Nella sentenza, identica per Bruco e Tartuca a seguito dell'udienza del 31 maggio, il giudice Schettino ha respinto alcune eccezioni avanzate nelle memorie delle Contrade, confermando che il Capitano è un rappresentante legale della Contrada al pari del Priore e così come era già stato stabilito dalle altre tre Sezioni investite della problematica. Schettino, comunque, a differenza degli atri giudici, ha snocciolato tutta una serie di articoli del Regolamento del Palio per giungere a stabilire che: "non è giuridicamente corretto riferire la prestazione eseguita dal fantino per il Palio, da cui discende il suo diritto a conseguire il relativo compenso, ad un rapporto con il Capitano, anziché a quello effettivamente instaurato con l'Ente Contrada che lo ha ingaggiato e per la quale prende parte alla competizione". Il ragionamento del giudice non fa una grinza ma chi scrive resta dell'avviso che, sulla questione della figura del capitano, e proprio in rapporto a ciò che stabilisce oggi il Regolamento del Palio, esistano margini sufficienti per ribaltare il concetto ormai collaudato in sede tributaria. Evidentemente, la figura del Capitano è una figura sui generis ed esiste la possibilità di dimostrare il perché ed il per come sia inserita nel Palio e, in modo particolare, nel Regolamento. A prescindere da ciò, la decisione a cui arriva il presidente Schettino è favorevole al mondo delle Contrade perché, come scrive lo stesso giudice, il compenso corrisposto al fantino "non può che rientrare nella categoria dei redditi diversi". E' da evidenziare che questa "particolare" categoria di redditi extra, e sui quali non si doveva provvedere ad effettuare la ritenuta d'acconto, rientra nelle forme di tassazione dal luglio 2006. 1 ottobre 2007 |