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Ieri per 5 associazioni storiche ben 32 sentenze

Ieri nuovo appuntamento presso la I sezione della Commissione Tributaria senese, presieduta dal giudice-relatore Antonio Chini. Cinque le associazioni storiche interessate della vicenda: Drago, Leocorno, Selva, Torre e Valdimontone, che dovevano difendersi per un largo periodo di palii, dal 1998 al 2003. Complessivamente saranno 32 le sentenze che Chini firmerà. Questa volta sono state analizzate, associazione storica per associazione storica, tutte le date e si è assistito ad un curioso scambio di opinioni tra i difensori e il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, che a ribattuto colpo su colpo sulle opposizioni formulate. La curiosità è che nell'elencazione dei Palii si è venuti a conoscenza delle indagini di verifica fiscale effettuate ai danni di tre fantini e non di due come si riteneva in un primo momento. Ma la chicca più evidente riguarda una fattura rilasciata da un fantino con questa dizione: "compenso per meriti artistici". Per ogni fantino l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato il possesso della partita Iva a testimonianza del fatto che l'attività professionale era ben conosciuta da anni. Buona parte della discussione si è basata sul fatto che i difensori hanno focalizzato l'attenzione sulla mancata produzione di documenti ufficiali e che le cifre emerse si riferivano a valori contenuti in una "forbice" tra massimo e minimo, ma senza che appaia nella contestazione una prova valida per stabilire l'esatta cifra percepita. Nella replica l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la documentazione era stata, a suo tempo, acquisita e verificata dall'indagine della Guardia di Finanza e che le fatture emesse dai fantini erano dirette e intestate al legale rappresentante dell'associazione storica, cioè il Capitano. Ma un passaggio è stato, a nostro parere, abbastanza significativo, là dove i difensori sono riusciti a far emergere il fatto che la partita Iva in possesso del fantino è sì inquadrabile nell'attività professionale di fantino, ma che tale riferimento si basa su un esercizio di regole stabilite dal Coni o dall'Unire, com'è appunto l'attività ippica, ma che il Palio è tutto ma non certamente una gara ippica regolata da cadenze e passaggi di natura sportiva. Non poteva così passare inosservata la sentenza della Sezione V, quella che ha stabilito la figura anomala e atipica dell'individuo che corre in Piazza del Campo (cioè il fantino), una sentenza che accoglie, come è stato evidenziato dai difensori, l'esatta impostazione dell'intera problematica e su questo punto è sembrato che anche il giudice Chini non proponesse obiezioni. La conclusione del dibattito da parte dei difensori ha posto in luce tre punti. Il primo riguarda l'assoluta mancanza di contestazioni ed indagini nel momento in cui i tre fantini, sottoposti a verifica fiscale, facevano intravedere una presunta mancata erogazione della ritenuta d'acconto da parte del "datore di lavoro". Il secondo punto riguarda la figura del Capitano, verso cui sono destinate tutte le fatture dei fantini, e che non è il legale rappresentante. Terzo punto l'incerta natura del reddito del fantino, nel senso che non esiste documentazione per dimostrare quale sia l'importo derivante dalla prestazione paliesca. Presenti alla seduta fiscale il Priore della Chiocciola e l'onorandino del Drago.

31 maggio 2007