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Gli
allegati al verbale della discussione in Commissione Finanze di martedì 15
maggio 2007
ALLEGATO 1
Risoluzione n. 7-00167 Ceccuzzi: Attuazione
della disciplina tributaria di cui all'articolo 1, commi da 185 a 187, della
legge n. 296 del 2006, relativa alle associazioni che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale
TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE
La VI Commissione:
premesso che:
l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, dispone che «La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura (.....) tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione»;
il comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per
il 2007) testualmente prevede che: «a decorrere dal 1o gennaio 2007, le
associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni
di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle
tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle società», che: «i soggetti, persone fisiche,
incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle
predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti di imposta e sono
esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600», e che: «le prestazioni e le dazioni offerte da
persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente
comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità»;
il comma 186 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296, testualmente, prevede
che: «con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali
da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui»;
nella XIV Legislatura la Commissione Finanze ha esaminato in sede referente due
proposte di legge, a firma dei deputati Vigni (C. 5406) e Migliori (C. 6075),
volte a sancire l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le
Contrade storiche di Siena;
in quell'occasione, si era pervenuti a definire un testo unificato di tali
proposte, evidenziandosi, secondo quanto affermato dal relatore sui
provvedimenti, Antonio Pepe, «come tale agevolazione sia pienamente
giustificata dal ruolo svolto dalle Contrade di Siena nella vita della città, a
salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina»;
va ricordato come, in questa legislatura, siano state presentate tre proposte di
legge, vertenti sulla medesima materia, a firma dei deputati Ceccuzzi (C. 424),
Migliori (C. 540) e Volonté (C. 98);
i succitati commi 185 e 186 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, approvati
dall'Assemblea della Camera a seguito della presentazione di un emendamento,
riprendono il contenuto delle richiamate proposte di legge, al fine di sancire
l'esenzione dell'imposta sul reddito delle società per le Contrade storiche di
Siena;
in data 14 marzo 2007, il deputato Ceccuzzi ha presentato una interrogazione a
risposta immediata in Commissione Finanze, per sollecitare il Ministero
dell'Economia e delle finanze all'emanazione del decreto ministeriale con il
quale, in ottemperanza al dettato del comma 186 del citato articolo 1, lo stesso
Ministero deve individuare i soggetti che usufruiscono delle previsioni di legge
contenute nel comma 185;
va rilevato come il comma 186 stabilisca che il decreto ministeriale avrebbe
dovuto essere emanato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge e come
siano al momento trascorsi oltre tre mesi senza che lo stesso decreto sia stato
promulgato, con grave nocumento per soggetti interessati dalle disposizioni di
cui al comma 185, che stabilisce che le stesse si applicano a decorrere dal 1o
gennaio 2007;
va evidenziato, sulla base del parere reso dalla Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso dell'Agenzia delle entrate sulla bozza di decreto ministeriale alla
stessa inoltrato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, come le
disposizioni contenute nella bozza di decreto non risultino coerenti con le
disposizioni dei commi 185 e 186, risultando invece in contrasto con la volontà
chiaramente espressa dal legislatore in tali commi;
peraltro, lo stesso parere dell'Agenzia delle Entrate evidenzia molti profili di
criticità, sia in ordine alle ulteriori incombenze imposte a carico dei
soggetti interessati, peraltro già oberati dai numerosi oneri contemplati nel
nostro sistema tributario, in contrasto con le stesse disposizioni del comma
185, il quale prevede, tra l'altro, l'esenzione dagli obblighi di presentazione
delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, sia in ordine alla parità di accesso alle agevolazioni, sia in merito al
completo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate per la fruizione delle
agevolazioni medesime;
il dettato della norma deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'imposta
sul reddito delle società dei soggetti ritenuti idonei a fruire di tale
agevolazione è permanente, ed esclude pertanto un giudizio discrezionale da
formularsi di anno in anno da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
che, peraltro, procurerebbe nocumento agli stessi soggetti;
il carattere permanente delle previsioni agevolative contenute nei commi 185 e
186 si evince chiaramente dalla modalità di copertura dei relativi oneri
finanziari indicata dallo stesso comma 186, definita in misura non superiore a 5
milioni di euro annui;
sono apprezzati e condivisi i criteri selettivi «per l'individuazione di
criteri che delimitino più chiaramente i soggetti beneficiari del regime
agevolato» indicati nel citato parere reso dalla Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso dell'Agenzia delle entrate sulla bozza di decreto ministeriale alla
stessa inoltrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
tali criteri vengono opportunamente indicati: nella esclusiva o prevalente
finalità dell'ente di realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare
interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni
delle comunità locali; nell'indicazione delle manifestazioni che l'ente
realizza o alle quali l'ente per antica e consolidata tradizione; nel
collegamento territoriale dell'ente con il luogo in cui si svolgono le
manifestazioni; nell'assenza del fine di lucro;
le Contrade storiche e le società di contrada di Siena sono soggetti che, con
la loro partecipazione e la loro attività, contribuiscono in maniera decisiva
allo svolgimento del Palio, che si tiene il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni
anno;
il Palio costituisce un fenomeno assolutamente unico, nella sua complessa
atipicità, in quanto animato da uno spirito di attaccamento e di partecipazione
popolare che ha reso possibile correre a Siena, sempre ed ininterrottamente,
ogni anno dal Medioevo, negli stessi luoghi, il Palio la cui più antica memoria
documentaria risale addirittura al XII secolo;
le Contrade e le società di contrada svolgono, nel corso di tutto l'anno,
molteplici attività di utilità sociale e rilevanza pubblica, che vanno
dall'ambito mutualistico e solidaristico, a quello educativo, a quello sportivo,
realizzando finalità di elevazione morale e culturale;
la base della vita delle Contrade e delle società di contrada è costituita dal
volontariato, che coinvolge tutte le generazioni, e dal quale proviene il
sostentamento ed il sostegno per tutte le iniziative che vengono svolte;
tutti gli introiti che provengono da talune di queste attività vengono
utilizzati per partecipare ai Palii, per impiegarli nell'attività sociale,
nonché nel mantenimento del proprio patrimonio artistico, monumentale,
architettonico e museale, e la buona conservazione ed il continuo recupero di
tutti i beni culturali della città dovuto, in larga misura, all'attività delle
Contrade e delle società di contrada, che spesso hanno svolto un ruolo
sussidiario nei confronti dello Stato e dei poteri locali;
tale significativo ruolo è stato riconosciuto dallo Stato sin dal 1963, quando
il Parlamento approvò la legge n. 3 del 1963 - legge speciale per Siena,
destinando risorse al recupero, al mantenimento ed alla valorizzazione del
patrimonio dei beni culturali della città, e gli interventi realizzati con la
citata legge speciale, sempre rifinanziata da tutti i Governi che si sono
succeduti, sono stati promossi, oltre che direttamente dal Comune o da singoli
cittadini, proprio dalle Contrade, dimostrando di saper fare un impiego corretto
ed efficiente delle risorse a tal fine stanziate, non residuando, ad oggi,
alcuna somma non spesa;
le testimonianze storiche di un'attività di autofinanziamento, esercitata dalle
Contrade, anche e soprattutto al fine della partecipazione al Palio, sono
rilevabili sino dal 1300, e pertanto si può senza dubbio affermare, sulla base
delle fonti storiche inerenti gli ultimi otto secoli, che le Contrade stesse e
le società di contrada hanno, ininterrottamente, esercitato multiformi pratiche
di autofinanziamento, senza scopo di lucro, finalizzate a sostenere ogni
espressione di vita delle Contrade stesse, destinando, in piena autonomia, le
proprie sostanze, di volta in volta, ed a seconda delle necessità del momento,
alle spese relative al Palio od alla gestione ordinaria e straordinaria del
proprio patrimonio, ovvero a qualsiasi altra finalità si sia presentata;
le Contrade svolgono tutte le attività istituzionali connesse al Palio, in
rapporto con le altre Contrade, con il Comune di Siena e tutte le altre
istituzioni cittadine, e provvedono alla cura del patrimonio immobiliare ed
architettonico, mentre le società di contrada, le quali operano all'interno dei
locali della contrada, costituiscono il soggetto organizzatore di tutte le
attività sociali, di mutuo soccorso tra i soci e tra i contradaioli, di ambito
sportivo, culturale, ricreativo ed educativo;
va ricordato inoltre che le società di contrada nacquero all'indomani della
costituzione del Regno d'Italia, prevalentemente a fini solidaristici, resi
indispensabili da un quadro economico precario che a Siena presentava aspetti
particolarmente gravi, specie nel campo sanitario e dell'occupazione;
le medesime società di contrada hanno oggi ulteriormente sviluppato tale ruolo,
venendo a configurarsi come uno spazio di aggregazione insostituibile, per la
vita delle Contrade stesse;
non appena il consesso mondiale dell'UNESCO avrà approntato il regolamento per
il riconoscimento quale patrimonio dell'umanità anche di beni immateriali,
oltre a quelli architettonici, paesaggistici e monumentali, sarà formalizzata
la candidatura del Palio di Siena come primo bene immateriale da riconoscere, e
il Governo italiano si è più volte espresso a favore di misure che vadano
nella direzione di tutelare il Palio di Siena;
l'intento delle proposte di legge presentate sia nella XIV che nella XV
legislatura, oggi assorbite nei commi 185, 186 e 187 dell'articolo 1 della legge
n. 296 del 2006, è appunto quello di tutelare il Palio, attraverso norme a
sostegno dei soggetti che con la loro partecipazione ne rendono possibile lo
svolgimento;
va sottolineato altresì come la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare
costituisca a sua volta una manifestazione di particolare interesse storico e
culturale, attraverso la quale si rievoca l'antica regata in cui si sfidano tra
di loro quattro equipaggi remieri, in rappresentanza delle antiche Repubbliche
Marinare italiane di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia;
tale manifestazione, che si svolge ogni anno in un giorno compreso tra la fine
di maggio e l'inizio di luglio, ed è ospitata a rotazione tra le quattro città,
è realizzata sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica;
la Regata, giunta ormai alla 52a edizione, è stata promossa ed ideata da
illustri personaggi ed istituzioni locali, ed è sempre stata seguita con
entusiasmo, passione ed attenzione da parte dell'opinione pubblica nazionale e
dalla popolazione residente;
la prima regata si svolse a Pisa il 1o luglio del 1956, alla presenza, tra gli
altri, del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e del Ministro della
Marina Mercantile Gennaro Cassini, e le imbarcazioni, costruite dalla
Cooperativa Gondolieri di Venezia, furono varate con la benedizione del
Patriarca di Venezia Angelo Roncalli, in seguito Papa Giovanni XXIII;
va sottolineato come, per assicurare l'organizzazione ed il corretto svolgimento
della regata, sia stato costituito un Ente per la disputa del Trofeo fra le
quattro Repubbliche Marinare Italiane (che ha sede amministrativa e legale nella
città di Pisa ed i cui organi sociali sono costituiti dalla Magistratura della
Regata, dal Comitato Generale, e dai Comitati Cittadini), il cui scopo, secondo
quanto indicato nello statuto costitutivo, «è quello di rievocare e promuovere
in Italia e all'Estero l'immagine di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia e delle
rispettive Regioni, anche ai fini turistici, culturali e socio economici: in
particolare tale scopo sarà garantito da una Regata da disputarsi a turno ogni
anno in una delle quattro Città già sedi delle Antiche Repubbliche Marinare
Italiane, fra gli equipaggi rappresentanti le stesse»;
impegna il Governo
ad emanare, entro trenta giorni, il decreto di cui
al comma 186, per dare piena attuazione al comma 185 dell'articolo 1 della legge
296 del 27 dicembre 2006, individuando i soggetti ritenuti rispondenti al
dettato della norma con i seguenti criteri:
a) le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a
manifestazioni che abbiano rilevanza nazionale ed internazionale, dando priorità
a quelle manifestazioni che abbiano in corso il riconoscimento di bene
immateriale patrimonio dell'umanità da parte del consesso internazionale Unesco,
come il Palio di Siena;
b) le associazioni, come ad esempio le storiche Contrade di Siena, che
operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di antica e
consolidata tradizione, per le quali le fonti storiche e la memoria documentaria
facciano risalire lo svolgimento da almeno diversi secoli ed, in questo senso, a
partire dalla più antica, che è il Palio di Siena, il quale si corre ogni
anno, ininterrottamente, sin dal Medio Evo, negli stessi luoghi che gli fanno da
cornice;
c) le associazioni che operano per la realizzazione, o che partecipano a
manifestazioni di antica e consolidata tradizione, e che, nel corso di tutto
l'anno, svolgano con continuità attività senza alcun fine di lucro, e
molteplici attività di utilità sociale o rilevanza pubblica, che vanno
dall'ambito mutualistico e solidaristico, a quello educativo, a quello sportivo,
realizzando finalità di elevazione morale e culturale, come, ad esempio, le
storiche Contrade di Siena e le società di contrada di Siena;
d) le stesse, di cui al punto c), che operino per il mantenimento
del proprio patrimonio artistico, monumentale, architettonico e museale della
propria città ed alla cui attività si debba, oggettivamente, parte
considerevole della buona conservazione ed il recupero, continuo, di tutti i
beni culturali, architettonici e museali, come, ad esempio, le storiche Contrade
di Siena, come citate dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, «Proroga
della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere
monumentale ed artistico della città di Siena».
ad imputare, allorquando venga rifinanziata la legge speciale per Siena, gli
oneri a carico dello Stato risultanti dalle agevolazioni di cui beneficiano le
Contrade storiche di Siena e le società di contrada, a carico della stessa
legge speciale per Siena, fintanto che la stessa rimarrà in vigore, consentendo
in tal modo di ricomprendere ulteriori soggetti all'interno dell'onere
complessivo dei 5 milioni di euro previsto dal comma 186 dell'articolo 1 della
legge n. 296 del 2006;
a prevedere, nello stesso decreto, che per i criteri necessari
all'individuazione dei soggetti da ritenere idonei, al fine di stilare un elenco
sino al raggiungimento di un ammontare risultante dalle suddette agevolazioni
che non sia superiore a 5 milioni di euro, come previsto dal comma 186
dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, venga data priorità a quelli in
possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), e);
a valutare tra i soggetti da ritenere idonei l'Ente per la disputa del Trofeo
fra le quattro Repubbliche Marinare Italiane;
a valutare tra i soggetti ritenuti idonei i Rioni ed i Borghi cittadini che
rendono possibile, con la loro attività e partecipazione, lo svolgimento del
Palio di Asti.
ALLEGATO 2
Risoluzione n. 7-00167 Ceccuzzi: Attuazione
della disciplina tributaria di cui all'articolo 1, commi da 185 a 187, della
legge n. 296 del 2006, relativa alle associazioni che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale
NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione:
premesso che:
l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, dispone che «La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura (.....) tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione»;
il comma 185 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per
il 2007) testualmente prevede che: «a decorrere dal 1o gennaio 2007, le
associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni
di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle
tradizioni delle comunità locali sono equiparate ai soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle società», che: «i soggetti, persone fisiche,
incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle
predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti di imposta e sono
esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600», e che: «le prestazioni e le dazioni offerte da
persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente
comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità»;
il comma 186 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296, testualmente, prevede
che: «con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali
da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui»;
nella XIV Legislatura la Commissione Finanze ha esaminato in sede referente due
proposte di legge, a firma dei deputati Vigni (C. 5406) e Migliori (C. 6075),
volte a sancire l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le
Contrade storiche di Siena;
in quell'occasione, si era pervenuti a definire un testo unificato di tali
proposte, evidenziandosi, secondo quanto affermato dal relatore sui
provvedimenti, Antonio Pepe, «come tale agevolazione sia pienamente
giustificata dal ruolo svolto dalle Contrade di Siena nella vita della città, a
salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina»;
va ricordato come, in questa legislatura, siano state presentate tre proposte di
legge, vertenti sulla medesima materia, a firma dei deputati Ceccuzzi (C. 424),
Migliori (C. 540) e Volonté (C. 98);
i succitati commi 185 e 186 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, approvati
dall'Assemblea della Camera a seguito della presentazione di un emendamento,
riprendono il contenuto delle richiamate proposte di legge, al fine di sancire
l'esenzione dell'imposta sul reddito delle società per le Contrade storiche di
Siena;
in data 14 marzo 2007, il deputato Ceccuzzi ha presentato una interrogazione a
risposta immediata in Commissione Finanze, per sollecitare il Ministero
dell'Economia e delle finanze all'emanazione del decreto ministeriale con il
quale, in ottemperanza al dettato del comma 186 del citato articolo 1, lo stesso
Ministero deve individuare i soggetti che usufruiscono delle previsioni di legge
contenute nel comma 185;
va rilevato come il comma 186 stabilisca che il decreto ministeriale avrebbe
dovuto essere emanato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge e come
siano al momento trascorsi oltre tre mesi senza che lo stesso decreto sia stato
promulgato, con grave nocumento per soggetti interessati dalle disposizioni di
cui al comma 185, che stabilisce che le stesse si applicano a decorrere dal 1o
gennaio 2007;
va evidenziato, sulla base del parere reso dalla Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso dell'Agenzia delle entrate sulla bozza di decreto ministeriale alla
stessa inoltrato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, come le
disposizioni contenute nella bozza di decreto non risultino coerenti con le
disposizioni dei commi 185 e 186, risultando invece in contrasto con la volontà
chiaramente espressa dal legislatore in tali commi;
peraltro, lo stesso parere dell'Agenzia delle Entrate evidenzia molti profili di
criticità, sia in ordine alle ulteriori incombenze imposte a carico dei
soggetti interessati, peraltro già oberati dai numerosi oneri contemplati nel
nostro sistema tributario, in contrasto con le stesse disposizioni del comma
185, il quale prevede, tra l'altro, l'esenzione dagli obblighi di presentazione
delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, sia in ordine alla parità di accesso alle agevolazioni, sia in merito al
completo utilizzo delle risorse finanziarie stanziate per la fruizione delle
agevolazioni medesime;
il dettato della norma deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'imposta
sul reddito delle società dei soggetti ritenuti idonei a fruire di tale
agevolazione è permanente, ed esclude pertanto un giudizio discrezionale da
formularsi di anno in anno da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
che, peraltro, procurerebbe nocumento agli stessi soggetti;
il carattere permanente delle previsioni agevolative contenute nei commi 185 e
186 si evince chiaramente dalla modalità di copertura dei relativi oneri
finanziari indicata dallo stesso comma 186, definita in misura non superiore a 5
milioni di euro annui;
sono apprezzati e condivisi i criteri selettivi «per l'individuazione di
criteri che delimitino più chiaramente i soggetti beneficiari del regime
agevolato» indicati nel citato parere reso dalla Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso dell'Agenzia delle entrate sulla bozza di decreto ministeriale alla
stessa inoltrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
tali criteri vengono opportunamente indicati: nella esclusiva o prevalente
finalità dell'ente di realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare
interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni
delle comunità locali; nell'indicazione delle manifestazioni che l'ente
realizza o alle quali l'ente per antica e consolidata tradizione; nel
collegamento territoriale dell'ente con il luogo in cui si svolgono le
manifestazioni; nell'assenza del fine di lucro;
le Contrade storiche e le società di contrada di Siena sono soggetti che, con
la loro partecipazione e la loro attività, contribuiscono in maniera decisiva
allo svolgimento del Palio, che si tiene il 2 luglio ed il 16 agosto di ogni
anno;
il Palio costituisce un fenomeno assolutamente unico, nella sua complessa
atipicità, in quanto animato da uno spirito di attaccamento e di partecipazione
popolare che ha reso possibile correre a Siena, sempre ed ininterrottamente,
ogni anno dal Medioevo, negli stessi luoghi, il Palio la cui più antica memoria
documentaria risale addirittura al XII secolo;
le Contrade e le società di contrada svolgono, nel corso di tutto l'anno,
molteplici attività di utilità sociale e rilevanza pubblica, che vanno
dall'ambito mutualistico e solidaristico, a quello educativo, a quello sportivo,
realizzando finalità di elevazione morale e culturale;
la base della vita delle Contrade e delle società di contrada è costituita dal
volontariato, che coinvolge tutte le generazioni, e dal quale proviene il
sostentamento ed il sostegno per tutte le iniziative che vengono svolte;
tutti gli introiti che provengono da talune di queste attività vengono
utilizzati per partecipare ai Palii, per impiegarli nell'attività sociale,
nonché nel mantenimento del proprio patrimonio artistico, monumentale,
architettonico e museale, e la buona conservazione ed il continuo recupero di
tutti i beni culturali della città dovuto, in larga misura, all'attività delle
Contrade e delle società di contrada, che spesso hanno svolto un ruolo
sussidiario nei confronti dello Stato e dei poteri locali;
tale significativo ruolo è stato riconosciuto dallo Stato sin dal 1963, quando
il Parlamento approvò la legge n. 3 del 1963 - legge speciale per Siena,
destinando risorse al recupero, al mantenimento ed alla valorizzazione del
patrimonio dei beni culturali della città, e gli interventi realizzati con la
citata legge speciale, sempre rifinanziata da tutti i Governi che si sono
succeduti, sono stati promossi, oltre che direttamente dal Comune o da singoli
cittadini, proprio dalle Contrade, dimostrando di saper fare un impiego corretto
ed efficiente delle risorse a tal fine stanziate, non residuando, ad oggi,
alcuna somma non spesa;
le testimonianze storiche di un'attività di autofinanziamento, esercitata dalle
Contrade, anche e soprattutto al fine della partecipazione al Palio, sono
rilevabili sino dal 1300, e pertanto si può senza dubbio affermare, sulla base
delle fonti storiche inerenti gli ultimi otto secoli, che le Contrade stesse e
le società di contrada hanno, ininterrottamente, esercitato multiformi pratiche
di autofinanziamento, senza scopo di lucro, finalizzate a sostenere ogni
espressione di vita delle Contrade stesse, destinando, in piena autonomia, le
proprie sostanze, di volta in volta, ed a seconda delle necessità del momento,
alle spese relative al Palio od alla gestione ordinaria e straordinaria del
proprio patrimonio, ovvero a qualsiasi altra finalità si sia presentata;
le Contrade svolgono tutte le attività istituzionali connesse al Palio, in
rapporto con le altre Contrade, con il Comune di Siena e tutte le altre
istituzioni cittadine, e provvedono alla cura del patrimonio immobiliare ed
architettonico, mentre le società di contrada, le quali operano all'interno dei
locali della contrada, costituiscono il soggetto organizzatore di tutte le
attività sociali, di mutuo soccorso tra i soci e tra i contradaioli, di ambito
sportivo, culturale, ricreativo ed educativo;
va ricordato inoltre che le società di contrada nacquero all'indomani della
costituzione del Regno d'Italia, prevalentemente a fini solidaristici, resi
indispensabili da un quadro economico precario che a Siena presentava aspetti
particolarmente gravi, specie nel campo sanitario e dell'occupazione;
le medesime società di contrada hanno oggi ulteriormente sviluppato tale ruolo,
venendo a configurarsi come uno spazio di aggregazione insostituibile, per la
vita delle Contrade stesse;
non appena il consesso mondiale dell'UNESCO avrà approntato il regolamento per
il riconoscimento quale patrimonio dell'umanità anche di beni immateriali,
oltre a quelli architettonici, paesaggistici e monumentali, sarà formalizzata
la candidatura del Palio di Siena come primo bene immateriale da riconoscere, e
il Governo italiano si è più volte espresso a favore di misure che vadano
nella direzione di tutelare il Palio di Siena;
l'intento delle proposte di legge presentate sia nella XIV che nella XV
legislatura, oggi assorbite nei commi 185, 186 e 187 dell'articolo 1 della legge
n. 296 del 2006, è appunto quello di tutelare il Palio, attraverso norme a
sostegno dei soggetti che con la loro partecipazione ne rendono possibile lo
svolgimento;
va sottolineato altresì come la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare
costituisca a sua volta una manifestazione di particolare interesse storico e
culturale, attraverso la quale si rievoca l'antica regata in cui si sfidano tra
di loro quattro equipaggi remieri, in rappresentanza delle antiche Repubbliche
Marinare italiane di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia;
tale manifestazione, che si svolge ogni anno in un giorno compreso tra la fine
di maggio e l'inizio di luglio, ed è ospitata a rotazione tra le quattro città,
è realizzata sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica;
la Regata, giunta ormai alla 52a edizione, è stata promossa ed ideata da
illustri personaggi ed istituzioni locali, ed è sempre stata seguita con
entusiasmo, passione ed attenzione da parte dell'opinione pubblica nazionale e
dalla popolazione residente;
la prima regata si svolse a Pisa il 1o luglio del 1956, alla presenza, tra gli
altri, del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e del Ministro della
Marina Mercantile Gennaro Cassini, e le imbarcazioni, costruite dalla
Cooperativa Gondolieri di Venezia, furono varate con la benedizione del
Patriarca di Venezia Angelo Roncalli, in seguito Papa Giovanni XXIII;
va sottolineato come, per assicurare l'organizzazione ed il corretto svolgimento
della regata, sia stato costituito un Ente per la disputa del Trofeo fra le
quattro Repubbliche Marinare Italiane (che ha sede amministrativa e legale nella
città di Pisa ed i cui organi sociali sono costituiti dalla Magistratura della
Regata, dal Comitato Generale, e dai Comitati Cittadini), il cui scopo, secondo
quanto indicato nello statuto costitutivo, «è quello di rievocare e promuovere
in Italia e all'Estero l'immagine di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia e delle
rispettive Regioni, anche ai fini turistici, culturali e socio economici: in
particolare tale scopo sarà garantito da una Regata da disputarsi a turno ogni
anno in una delle quattro Città già sedi delle Antiche Repubbliche Marinare
Italiane, fra gli equipaggi rappresentanti le stesse»;
impegna il Governo
ad emanare, entro trenta giorni, il decreto di cui
al comma 186, per dare piena attuazione al comma 185 dell'articolo 1 della legge
296 del 27 dicembre 2006, individuando i soggetti ritenuti rispondenti al
dettato della norma con i seguenti criteri:
e) le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a
manifestazioni che abbiano rilevanza nazionale ed internazionale, dando priorità
a quelle manifestazioni che abbiano in corso il riconoscimento di bene
immateriale patrimonio dell'umanità da parte del consesso internazionale Unesco,
come il Palio di Siena;
f) le associazioni, come ad esempio le storiche Contrade di Siena, che
operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di antica e
consolidata tradizione, per le quali le fonti storiche e la memoria documentaria
facciano risalire lo svolgimento da almeno diversi secoli ed, in questo senso, a
partire dalla più antica, che è il Palio di Siena, il quale si corre ogni
anno, ininterrottamente, sin dal Medio Evo, negli stessi luoghi che gli fanno da
cornice;
g) le associazioni che operano per la realizzazione, o che partecipano a
manifestazioni di antica e consolidata tradizione, e che, nel corso di tutto
l'anno, svolgano con continuità attività senza alcun fine di lucro, e
molteplici attività di utilità sociale o rilevanza pubblica, che vanno
dall'ambito mutualistico e solidaristico, a quello educativo, a quello sportivo,
realizzando finalità di elevazione morale e culturale, come, ad esempio, le
storiche Contrade di Siena e le società di contrada di Siena;
h) le stesse, di cui al punto c), che operino per il mantenimento del
proprio patrimonio artistico, monumentale, architettonico e museale della
propria città ed alla cui attività si debba, oggettivamente, parte
considerevole della buona conservazione ed il recupero, continuo, di tutti i
beni culturali, architettonici e museali, come, ad esempio, le storiche Contrade
di Siena, come citate dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, «Proroga
della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere
monumentale ed artistico della città di Siena».
ad imputare, allorquando venga rifinanziata la legge speciale per Siena, gli
oneri a carico dello Stato risultanti dalle agevolazioni di cui beneficiano le
Contrade storiche di Siena e le società di contrada, a carico della stessa
legge speciale per Siena, fintanto che la stessa rimarrà in vigore, consentendo
in tal modo di ricomprendere ulteriori soggetti all'interno dell'onere
complessivo dei 5 milioni di euro previsto dal comma 186 dell'articolo 1 della
legge n. 296 del 2006;
a prevedere, nello stesso decreto, che per i criteri necessari
all'individuazione dei soggetti da ritenere idonei, al fine di stilare un elenco
sino al raggiungimento di un ammontare risultante dalle suddette agevolazioni
che non sia superiore a 5 milioni di euro, come previsto dal comma 186
dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, venga data priorità a quelli in
possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), e).
(8-00054)«Ceccuzzi, Del Mese».
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