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Concrete perplessità sulla legge a favore delle associazioni storiche

Nella vivisezione degli argomenti, ed anche filosofie, in discussione, Antonio Chini ha toccato anche i commi, dal 185 al 187, della legge Finanziaria 2007, commi che, come noto, riguardano l'esenzione fiscale delle associazioni storiche senesi, e, forse, d'Italia. Anche su questa analisi Chini è stato meticoloso, preciso e attento. La conclusione a cui Chini arriva riposiziona i puntini sulle i: a Siena esistono le Contrade, non le associazioni storiche. Ma andiamo con ordine. Come avevamo riferito, in occasione della prima udienza di fine gennaio i difensori del mondo senese, Avolio e Sampieri, avevano posto all'attenzione di Chini il contenuto dei commi della Finanziaria 2007, sostenendo che "il secondo inciso del comma 185 deve ritenersi retroattivo stante la successiva disposizione (comma 187) che esclude in ogni caso il diritto al rimborso". Netta la replica del presidente della Commissione: "... pur ipotizzando ragionevolmente che il decreto previsto dalla legge includerà le Contrade di Siena fra i soggetti aventi diritto ai suddetti benefici, non è possibile ritenere la norma retroattiva: manca in proposito una volontà espressa dal legislatore (NdR: il legislatore in senso lato sarebbe nientemeno che Titì. Sic!); né trattasi di una norma interpretativa di una precedente norma controversa, bensì trattasi di una norma totalmente innovativa". E per concludere l'argomento scrive: "Alla fattispecie va perciò applicata la normativa antecedente". Ma le forti perplessità avanzate da Chini sul nuovo concetto associazioni storiche=Contrade sono contenute in altra parte della sentenza, là dove lo stesso Chini, a nostro parere, supera se stesso e convalida, tra le righe, tutte le nostre polemiche e accuse all'azione di Titì. Scrive Chini: "... O si è n presenza di semplici associazioni, e allora la responsabilità dell'associazione consegue a quella di chi ha agito spendendo il nome dell'associazione stessa ... o si è addirittura in presenza di soggetti giuridici, e allora la responsabilità delle Contrade nasce dall'operato dei suoi organi". Allora le Contrade sono associazioni o soggetti giuridici? Alla domanda Chini risponde spolverando una competenza sull'argomento veramente notevole: "... molteplici studi giuridici (si ricordino soltanto quelli del chiar.mo prof. Cantucci) hanno dichiarato che trattasi di Enti di antico diritto pubblico, con natura territoriale"! Chini riesce a sostenere che la responsabilità del Capitano è correlata e derivata dalla Contrada. In caso di appello a Firenze, si dovranno sudare molte camicie per infrangere e ribaltare queste affermazioni. Ci sarà da sudare ancor di più nel contestare le abili conclusioni di Chini nel rapporto tra Contrada e Capitano. Sentite un po' cosa scrive il giudice-presidente: "La Contrada ha sostenuto -al fine di negare la rappresentatività del Capitano quanto meno relativamente al pagamento del fantino- che le somme di cui il Capitano dispone non provengono dalla contrada, bensì dai contradaioli: costoro, anziché versarle direttamente al fantino, darebbero mandato al Capitano in tal senso ... Giova ricordare che le somme di cui il Capitano riceve la preventiva indicazione di disponibilità dal priore vengono raccolte dalla Contrada e non capitano. Giova ricordare poi che tali somme non derivano esclusivamente dalle offerte dei contradaioli, e che esse non sono destinate esclusivamente al pagamento del fantino, ma anche alla corruzione di altri fantini, e direttamente anche ad indennizzare altre contrade. E tali decisioni sono prese insindacabilmente ed estemporaneamente dal Capitano: non si vede perciò come possa parlarsi di un mandato de contradaioli a pagare il fantino, se non sono individuabili preventivamente né  beneficiari né il quantum dei pagamenti che farò il capitano".

6 aprile 2007