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185.
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1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la
realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul
reddito delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I
soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse
alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la
qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone
fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma
hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
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Art. 11
(Manifestazioni culturali
legate alle tradizioni delle comunità locali)
Esenzione dalle imposte sui
redditi per le associazioni operanti nelle manifestazioni di particolare
interesse storico, artistico e culturale in ambito locale.
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186.
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2. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si
applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da
determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
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188.
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1. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di
celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani
fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono
una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei
contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui
agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono
richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non
supera l’importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’ENPALS
derivanti dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15
milioni di euro annui.
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Art. 11-bis esenzione contributiva per esibizioni folkloristiche.
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