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Emendamento della salva-Associazioni storiche: subito da modificare per renderlo un po' attuabile

Da Asti stanno seguendo con particolare interesse lo svolgersi della vicenda fiscale della salva-Associazioni storiche che un vero incompetente di nome Titì ha confezionato, mettendo di mezzo anche un personaggio come Del Mese il quale ha dimostrato di possedere grande concretezza verso gli aspetti senesi. Ma ad Asti i vari commercialisti si sono sbellicati dalle risate nel leggere il testo, arbitrariamente modificato da Titì senza alcun mandato da parte di quello che, fino a poco tempo fa, era definito "mondo contradaiolo". Non solo si sono sbellicati dalle risate, ma tuttora s grattano la pancia, emulando l'orso Yoghi. Perché? Perché nel leggere il secondo periodo del comma dell'art. 11 si sono scontrati con una realtà impossibile dall'essere attuata nel campo fiscale italiano. Andiamo con ordine. Cosa ha fatto sostenere Titì allo Stato italiano? Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 11 della Finanziaria 2007 recita testualmente: "I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973 n. 600, e successive modificazioni." E' un periodo che non ha nessuna valenza fiscale, per il semplice fatto che le persone fisiche non sono, di per sé, sostituti d'imposta e non hanno alcun obbligo di pagare la ritenuta d'acconto, obbligo che, al contrario, subentra a chi possiede la partita IVA, vale a dire alle imprese. In pratica allorché si stipula un atto di qualsiasi genere presso un Notaio l'individuo, come persona fisica, non ha l'obbligo di pagare al professionista alcuna ritenuta d'acconto che finisce nelle casse dello Stato; il contrario avviene allorché il professionista agisce per conto di un'impresa titolare di partita IVA. E' per questo motivo che ad Asti i commercialisti sono lì a grattarsi con l'orso Yoghi. La grandissima incompetenza ed incapacità dimostrata da Titì, come si vede, non ha paragoni: è unica. Il suo modo di agire, del tutto arbitrario e presuntuoso, ha creato quelle condizioni non solo di disintegrazione del termine "Contrade", favorendo, ai danni del rifinanziamento statale della città di Siena, realtà italiane ultradecennali e non certamente storiche, ma ha, altresì, creato un meccanismo di impossibile attuazione fiscale. Se si parla di "Associazioni" non possono esistere le "persone fisiche"; questo è un dato di fatto inoppugnabile. Anche perché nel testo costruito e consegnato a Titì si parlava non di "persone fisiche", bensì di "Capitano", lui sì che, nella configurazione fiscale ancora all'esame dei vari gradi tributari, è stato individuato come sostituto d'imposta. Titì, un torraiolo trovatello, ha non solo stravolto l'intero senso della norma originaria, ma, nel rammendarlo e conformarlo a presunte disposizioni degli uffici tecnici di Montecitorio, ha dmostrato una grave incapacità ed incompetenza in materia. Adesso è opportuno che all'interno della Commissione Bilancio del Senato apportare le opportune modifiche per rendere l'art. 11 almeno un po' attuabile, facendo così cessare, in parte, le risate che giungono da Asti.

La Redazione di Sunto

27 novembre 2006