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L'emendamento da seguire è il n 163.24 Questo il testo dell'emendamento di Titì, firmato solo dal Presidente della Commissione Finanze Del Mese e da Claudio Franci (di Casteldelpiano), che reca il n. 24 sull'art. 163: Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti: 9-bis. A
decorrere dal 1o gennaio 2007, le associazioni che operano per la
realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse
storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità
locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società,
indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le
attività connesse alle finalità istituzionali dei predetti soggetti, non
assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di
cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui
redditi, carattere di liberalità. Conseguentemente,all'articolo 216,comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007:
- 5.000; |