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Verbale della Commissione Giustizia di martedì 17

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena.
C. 5406 Vigni ed abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che il testo unificato in esame è diretto ad assicurare alle Contrade storiche di Siena, nonché alle attività delle associazioni e delle società di contrada, l'esenzione dall'imposta sul reddito, in analogia con quanto già previsto per la generalità degli enti pubblici. Tale agevolazione è giustificata dal ruolo storico svolto dalle Contrade di Siena nella vita della città, a salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina. Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che le Contrade sono definite quali «persone giuridiche di antico diritto». Si tratta di una nozione non conforme alle categorie generali dell'ordinamento civile, per cui appare opportuno eliminare tale definizione.
Popone di pertanto di esprimere parere favorevole con la condizione di sopprimere all'articolo 1, comma 1, le parole: «sono persone giuridiche di antico diritto; esse» (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

ALLEGATO 2

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena. C. 5406 Vigni ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato C. 5406 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati;
sottolineato il ruolo storico svolto dalle Contrade di Siena nella vita della città, a salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina;
condivisa, pertento, la finalità di assicurare alle Contrade storiche di Siena, nonché alle attività delle associazioni e delle società di contrada, l'esenzione dall'imposta sul reddito, in analogia con quanto già previsto per la generalità degli enti pubblici;
rilevato che il testo unificato in esame definisce le Contrade come «persone giuridiche di antico diritto», facendo riferimento ad una nozione non conforme alle categorie generali dell'ordinamento civile, per cui appare opportuno eliminare tale definizione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, coma 1, siano soppresse le parole: «sono persone giuridiche di antico diritto; esse».