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La legge salva-Contrade attraverso gli emendamenti presentati Gli emendamenti presentati al testo unificato e redatto dal relatore Antonio Pepe (Alleanxa Nazionale) sono stati 13 e non 15 come, al contrario, sostenuto da Vigni, l'onorevole. In questo schema riproponiamo come il testo principale sarebbe stato modificato attraverso i vari emendamenti presentati da 5 onorevoli; in neretto gli emendamenti proposti che vanno a modificare la struttura del testo Il testo unificato di Pepe (Alleanza Nazionale) Art. 1. 1. Le Contrade storiche di Siena sono persone giuridiche di antico diritto; esse contribuiscono ad organizzare, conformemente ai rispettivi statuti e sotto la vigilanza del Comune di Siena, le manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunitą senese, e realizzano finalitą di mutua assistenza, solidarietą, elevazione morale e culturale. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle societą, a decorrere dal 1o gennaio 2006 le Contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalitą istituzionali di queste ultime, denominate «societą di contrada», sono equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
Il testo proposto da Migliori (Alleanza Nazionale) prima formulazione Art. 1. 1. Le Contrade di Siena, nella loro unicitą secolare, rappresentano un indissolubile legame con il territorio del comune di Siena. La loro natura giuridica, consolidatasi nel tempo, le pone in una situazione indissolubile con il territorio del comune di Sierra. La loro partecipazione alle corse del palio rappresenta uno dei fini a cui si ispirano le loro Costituzioni o Statuti, rimasti invariati nel corso dei secoli, al pari di tutta l'attivitą sociale e di volontariato quotidiano. Il numero delle Contrade, la loro appartenenza al territorio comunale interno alle mura cittadine, cosģ come stabilito dal Bando Governativo del 1729, rendono le Contrade di Siena. uniche nel contesto nazionale attraverso i secoli. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle societą, a decorrere dal 1o gennaio 2006 le Contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalitą istituzionali di queste ultime, denominate «societą di contrada», sono equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il triennio 2006-2008, nell'unitą previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il testo proposto da Migliori (Alleanza Nazionale) seconda formulazione Art. 1. 1. Le Contrade storiche di Siena sono persone giuridiche di antico diritto; esse contribuiscono ad organizzare, conformemente ai rispettivi statuti e sotto la vigilanza del Comune di Siena, le manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunitą senese, e realizzano finalitą di mutua assistenza, solidarietą, elevazione morale e culturale. Esse, nella loro unicitą secolare, hanno un indissolubile legame con il territorio del Comune di Siena. Il numero delle Contrade, la loro appartenenza al territorio comunale interno alle mura cittadine, come stabilito dal Bando governativo del 1729, le rendono uniche nel contesto nazionale attraverso i secoli. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle societą, a decorrere dal 1o gennaio 2006 le Contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalitą istituzionali di queste ultime, denominate «societą di contrada», sono equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
Il testo proposto da Rossi (Lega Nord) Art. 1. 1. Tutte le associazioni storiche sono persone giuridiche di antico diritto; esse organizzano (ovvero: contribuiscono ad organizzare), conformemente ai rispettivi statuti, e sotto la vigilanza dei comuni a cui appartengono, gli eventi relativi allo svolgimento di manifestazioni, secondo gli usi le tradizioni che caratterizzano le comunitą, e realizzano finalitą di mutua assistenza, solidarietą, elevazione morale e culturale. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle societą, a decorrere dal 1o gennaio 2006 le Associazioni storiche sono equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
Il testo proposto da Degennaro e Volontč (UDC) Art. 1. 1. Le Contrade storiche di Siena sono persone giuridiche pubbliche di antico diritto; esse contribuiscono ad organizzare, conformemente ai rispettivi statuti e sotto l'autoritą del Comune di Siena, le manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunitą senese, e realizzano finalitą di mutua assistenza, solidarietą, elevazione morale e culturale. 1-bis. Le contrade storiche di Siena non distribuiscono utili. I contradaioli chiamati a ricoprire cariche istituzionali, in ogni sede, non percepiscono alcun emolumento, corrispettivo o pagamento per l'attivitą svolta. 2. Le Contrade Storiche e le libere associazioni di contradaioli denominate «societą di Contrada» sono equiparate, agli effetti tributari, agli enti non commerciali ed alle organizzazioni non lucrative di utilitą sociale e ad esse si applicano gli articoli dal 12 al 24 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. 3. Le somme incassate, le libere sottoscrizioni e donazioni dei singoli contradaioli, comunque denominate, funzionali alla gestione ed all'attivitą paliesca non costituiscono reddito imponibile. Fermo restando quanto indicato al precedente comma i preposti persone fisiche incaricate di gestire istituzionalmente l'attivitą paliesca non sono soggetti a farsi sostituto d'imposta. oppure 3. Le prestazioni offerte dai singoli Contradaioli in relazione a quanto previsto ai precedenti comma, sono volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna storica Contrada e della intera comunitą senese. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attivitą connesse al Palio non assumono la qualifica di sostituti d'imposta.
Il testo proposto da Vigni (DS) Art. 1. 1. Le Contrade storiche di Siena sono persone giuridiche di antico diritto; esse svolgono la loro attivitą, conformemente ai rispettivi statuti e sotto la vigilanza del Comune di Siena; partecipano alle manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunitą senese, e realizzano finalitą di mutua assistenza, solidarietą, elevazione morale e culturale. 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle societą, a decorrere dal 1o gennaio 2006 le Contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalitą istituzionali di queste ultime, denominate «societą di contrada», sono equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il triennio 2006-2008, nell'unitą previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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