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Il nuovo testo della Legge

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena. C. 5406 Vigni, C. 6075 Migliori e C. 6156 Degennaro

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Esenzione delle Contrade storiche di Siena dall'imposta sul reddito delle società).

1. Le Contrade storiche di Siena sono persone giuridiche di antico diritto; esse contribuiscono ad organizzare, conformemente ai rispettivi statuti e sotto la vigilanza del Comune di Siena, le manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii, secondo gli usi e le tradizioni che caratterizzano la comunità senese, e realizzano finalità di mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, a decorrere dal 1o gennaio 2006 le Contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalità istituzionali di queste ultime, denominate «società di contrada», sono equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il triennio 2006-2008, nell'unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.