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Il
nuovo testo della Legge
Esenzione dall'imposta sul reddito delle società
per le contrade storiche di Siena. C. 5406 Vigni, C. 6075 Migliori e C. 6156
Degennaro
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE DALLA
COMMISSIONE
Art. 1.
(Esenzione delle Contrade storiche di Siena dall'imposta sul reddito delle
società).
1. Le Contrade storiche di Siena sono persone
giuridiche di antico diritto; esse contribuiscono ad organizzare, conformemente
ai rispettivi statuti e sotto la vigilanza del Comune di Siena, le
manifestazioni relative allo svolgimento dei Palii, secondo gli usi e le
tradizioni che caratterizzano la comunità senese, e realizzano finalità di
mutua assistenza, solidarietà, elevazione morale e culturale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, a
decorrere dal 1o gennaio 2006 le Contrade storiche di Siena e le
associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalità
istituzionali di queste ultime, denominate «società di contrada», sono
equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si fa luogo al
rimborso delle imposte versate.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti nella
misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il triennio 2006-2008,
nell'unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
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