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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 visto dalla Guardia di Finanza e dal Professor Comporti La recente azione della Guardia di Finanza, nei confronti delle 17 Contrade, si è basata sulla propria e autonoma interpretazione delle norme prescritte nel DPR n. 600 del 1973 e, anche se non forzato, il chiarimento legislativo è apparso subito in netto contrasto con la specificità che, grazie alle sentenze di vari Tribunali d'Italia, hanno assunto nel tempo le Contrade di Siena. Queste sono definite ormai dallo stesso Stato italiano, come enti "storici", quindi con un legame antichissimo e precedente all'Unità d'Italia, enti che hanno una propria natura giuridica e che agiscono senza fini di lucro, essendo, tra l'altro, entità che hanno finalità di pubblica utilità. Concetti questi sapientemente illustrati dal Professor Comporti nel suo studio del 1987, nel quale, tra l'altro, affermava testualmente: ".. rientrano fra le operazioni escluse dall'ambito di applicazione IVA, IRPEG e ILOR ... le somme versate per acquisti collettivi (esempio, acquisti di beni per conto dei contradaioli); le somme versate dai contradaioli ai fantini, siano esse corrisposte direttamente all'interessato, che versate in un conto corrente intestato al capitano o ad un terzo, e da questi passate ai fantini (il cosiddetto Fondo Palio). In tal caso, trattandosi di compenso corrisposto da privati, non deve essere operata la ritenuta di acconto come previsto ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73". Come è facilmente intuibile, le versioni offerte dalla Guardia di Finanza e dal Professor Comporti sono diametralmente opposte e, per stabilire chi abbia ragione, ci sono i giudici. Certo, non c'è l'illustre Di Tanno che, proprio nel 1987, ignorava decisamente l'esistenza di questi Enti sui generis che, come affermava sempre Comporti "...le Contrade, senza alcun dubbio, non hanno fra i propri fini istituzionali, l'esercizio di attività commerciali o agricole, e ben difficilmente possono essere considerate soggette ad IVA dal momento che le proprie attività sono conformi alle finalità istituzionali". Così, semplicemente. Sergio Profeti 23 aprile 2004 |