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Cosa sono le Contrade? Appunti - 5 - La preziosa sentenza emessa dal Giudice Chini

Nella sua qualifica di Giudice del Lavoro, il dr. Antonio Chini (che è relatore della causa di Mociano) depositò nell'estate 2002 una sentenza, della quale ci siamo occupati, e che presenta pregevoli angolazioni anche sulla vicenda attuale, in campo tributario, tra le Contrade e la Guardia di Finanza. Oltre alle felici intuizioni nella causa di due anni fa, il Giudice Chini ha inquadrato la questione relativa sia per la figura moderna del Capitano all'interno dell'Ente Contrada, sia per la figura professionale del fantino. La causa, come si ricorderà, riguardava la scissione di un contratto tra una Contrada ed un veterinario, figura quest'ultima professionale e che, attraverso l'elaborazione del Giudice Chini, può facilmente essere assimilata a quella del fantino, specialmente per ciò che riguarda il concetto di professionalità. Prima di avanzare la nostre considerazioni è opportuno ascoltare ciò che ha scritto il Giudice Chini in merito alla figura del Capitano: "Durante ciascun Palio -più o meno come avveniva nella Roma repubblicana- il rappresentante civile (il Priore) lascia il potere nelle mani del Capitano, il quale rappresenta la contrada agli effetti della festa, sia davanti alla Pubblica Amministrazione, sia nei confronti dei fantini e delle altre contrade, assumendo in nome e per conto della Contrada anche impegni economici rilevanti, entro i limiti di un fondo che gli viene assegnato. E' evidente che il Capitano, eletto per più anni salvo revoca, può scegliere anche anticipatamente -tra l'altro- i mangini e il veterinario; ma non ha facoltà di istituire rapporti contrattuali in nome e per conto della contrada che travalichino i giorni della festa. Ogni "strappo" a questa regola porta a conseguenze aberranti, come è dato vedere a proposito dei fantini con cui da un po' di tempo in qua vengono stipulati accordi annuali, col risultato di renderli prepotentemente padroni di una festa che a loro non appartiene, e alla quale devono per tradizione e Statuti partecipare come mercenari occasionali. Ma questo è un altro discorso. Resta il fatto che ogni contratto di durata stipulato dal Capitano non impegna la contrada, e potrebbe essere fonte di responsabilità personale e diretta del Capitano stesso. Non a caso, fino a qualche decennio fa, il Capitano era un maggiorente che integrava di tasca sua le somme spese in eccedenza sul fondo assegnato. Di fatto, oggi le spese fatte dal Capitano vengono ratificate "a scatola schiusa" dalla Contrada, e la responsabilità personale non è destinata di fatto a sussistere." Queste considerazioni del dr. Chini, pur con qualche ritocco storico-sociale, risultano fondamentali per inquadrare il ruolo del Capitano nell'Ente Contrada. Il capitano, a detta di Chini e della relativa sentenza, potrebbe anche rispondere personalmente di cifre economiche promesse e non remunerate perché ogni contratto di durata stipulato dal Capitano non impegna la contrada. Ne deriva, quindi, che le spese sostenute, una volta ratificate "a scatola schiusa" dalla Contrada  assumono una connotazione di interscambio tra privati, Capitano e fantino; dove il primo è un cittadino qualsiasi non soggetto, per legge, ad effettuare alcuna ritenuta d'acconto nei confronti del secondo, un professionista che può emettere la cosiddetta auto-fattura. E ad avvalorare questa posizione, vale a dire l'assoluta inconsistenza di emettere ritenute d'acconto nel rapporto interpersonale tra Capitano e fantino, la sentenza del dr. Chini assume un ruolo vincente là dove si legge, sul rapporto Contrada-veterinario: "Non si trattava di un semplice incarico professionale, sia perché prevedeva attività atipiche rispetto alla professione (sia per ciò che riguardava la osservazione di cavalli e fantini, sia per l'assistenza al cavallo durante il Palio che è -sì- di natura veterinaria, ma è soprattutto finalizzata a far conseguire la vittoria ancorché non a discapito della salute dell'animale), sia perché prevedeva un rapporto  preferenziale e di fiducia personale, sia perché non riguardava prestazioni professionali specifiche ma una disponibilità esclusiva totale ed esclusiva quanto meno in tutte le giornate del Palio, sia -infine- perché si trattava di un impegno di disponibilità incondizionato, da valere anche nel caso di mancata partecipazione della Contrada al Palio. Sussistono quindi le caratteristiche di un rapporto para-subordinazione, che non comprendono necessariamente la esclusività o la prevalenza dell'attività autonoma in favore di un determinato soggetto, bensì una limitazione della autonomia in favore degli interessi (vittoria nella competizione paliesca) del soggetto proponente, con un  impegno non limitato ad una singola prestazione, e con riconoscimento di alcuni poteri direttivi e di coordinazione ( ... col Capitano, coi Mangini)". Se adesso chiudiamo per un attimo gli occhi e pensiamo, anziché al professionista veterinario, al professionista fantino, cosa scopriamo? Scopriamo che il Giudice Chini ha inteso il rapporto non un semplice incarico professionale, ma un rapporto  preferenziale e di fiducia personale che non riguardava prestazioni professionali specifiche ma una disponibilità esclusiva totale ed esclusiva quanto meno in tutte le giornate del Palio trattandosi di un impegno di disponibilità incondizionato. Ed ora, nel riaprire gli occhi, non si può che approfondire, nelle sedi opportune, che il rapporto Contrada-fantino è inesistente, in quanto subentra solo quello tra due individui: uno che amministra "a scatola schiusa" le disponibilità economiche della Contrada (il capitano); l'altro che presta, oltre alla propria professionalità, una disponibilità esclusiva totale ed esclusiva (il fantino). Dove subentrano gli obblighi di leggi richiesti dal nucleo provinciale della Guardia di Finanza? E, soprattutto, il Capitano è una componente intrinseca della Contrada, di cui gestisce il flusso economico "a scatola schiusa"?

Sergio Profeti

14 aprile 2004