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Cosa sono le Contrade? Appunti - 4 - Il possesso di stato La carta vincente che, da oltre un quarto di secolo, le Contrade presentano davanti ai giudici dei Tribunali d'Italia è il concetto che le stesse sono di fatto e di diritto delle persone giuridiche, definiti sui generis. E tale carta è risultata, appunto, vincente perché tale concetto non è mai stato messo in discussione e, anzi, è stato confermato da una miriade di sentenze favorevoli, non ultima, e non a caso, quella della Suprema Corte di Cassazione che ha cancellato le obbiezioni formulate dal Ministero delle Finanze. Ed è su questa direzione che vanno concentrati gli sforzi ed ulteriori studi, anche se gli esami elaborati da Cantucci, Comporti, Coppini, Borsi e Ponticelli sono più che sufficienti per regolare la materia. Del resto, ultimamente, si è aggiunta una sentenza del Tribunale del Lavoro di Siena, a firma del Giudice Antonio Chini, che offe, come vedremo domani, elementi essenziali per ulteriori vittorie del mondo contradaiolo. Tra i concetti di Cantucci, e progressivamente ripresi e sviluppati sia da Coppini che da Ponticelli, c'è quello di "possesso di stato", vale a dire che è sufficiente, per costituire il riconoscimento di un Ente in una persona giuridica, il fatto che questi abbia agito sempre come tale, ovvero come persona giuridica. Il lavoro compiuto davanti ai vari Tribunali d'Italia è stato quello che, pur mancando da parte dello Stato un riconoscimento ufficiale con tanto di nero su bianco, si è riusciti sempre a dimostrare la presenza delle Contrade nell'ordinamento precedente all'Unità d'Italia, in una fase storica che dipendeva dal Governo in cui le stesse agivano attraverso la gestione di lasciti, l'acquisto di immobili, la presenza attiva in cerimonie civili e religiose. I punti di essenziale rilievo sono stati tre: il Bando di Violante, il Regolamento del Palio (per Cantucci) e la legge speciale per Siena del 1976 (per gli altri studiosi e avvocati). Attraverso queste tre fonti giuridiche è stato progressivamente sviluppato e sostenuto che la personalità giuridica delle Contrade è derivata da un vero e proprio possesso di stato poiché l'Ente Contrada, attraverso i secoli, si è sempre comportato come un ente giuridico a tutti gli effetti. Nell'attuale configurazione giuridica della Repubblica, le 17 Contrade senesi assumono una definizione sui generis, che, anziché renderle più deboli, le sostiene con "naturalezza". Il fatto che nella legge speciale per Siena (la n. 75 del 9 marzo 1976) si parli esplicitamente di "storiche Contrade", come soggetti obbligati ad eseguire i lavori di conservazione delle loro proprietà, ha una valenza definitiva, poiché, con questo atto normativo, lo Stato italiano ha effettuato il riconosciuto, definito dagli esperti "indiretto o tacito", non solo dell'esistenza a Siena di Contrade, ma anche della loro indiscussa storicità. Ed è da questo preciso atto normativo della Repubblica, atto che del resto manca nello studio di Cantucci del 1964, che si è sviluppata la certezza che il Bando di Violante sui confini territoriali delle Contrade abbia un inestimabile valore per la concreta dimostrazione dell'Ente Contrada come persona giuridica a tutti gli effetti nell'attuale ordinamento statale. Sarà opportuno, comunque, che nelle successive sedi dibattimentali non si commetta ancora il banale errore storico di definire la data del Bando di Violante facendolo risalire al 13 settembre 1729. In realtà il Bando sui confini di Violante è stato emesso e pubblicato il 7 gennaio 1729, stile senese, cioè il 7 gennaio 1730. Del resto, abbiamo dimostrato con quanta superficialità gli storici ed i legislatori locali del dopo-guerra non analizzassero a fondo le problematiche storiche del Palio e delle Contrade. Sergio Profeti 13 aprile 2004 |