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Nel passato sull'argomento
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La scorsa settimana, ma la notizia si
è avuta grazie alla pubblicazione all'Albo pretorio della relativa
delibera di Giunta, il Comune, come la Chiocciola, si è costituito
davanti alla Corte Suprema di Cassazione per difendersi dalla causa
intentata dal sig. Mauro Pizzetti, che richiedeva un risarcimento danni
alla Contrada per essere caduto dal motorino passando da Via delle
Sperandie il giorno successivo alla Festa della Vittoria dell'agosto 1999.
Il sig. Pizzetti, che, come vedremo, si è dimenticato di fare le
raccomandate a.r. nei confronti delle tre controparti, ha proposto ricorso
davanti alla Corte per l'esito negativo con cui il giudice di Pace,
Barbara Colaneri, nel settembre del 2002 aveva dichiarato improcedibile
l'azione svolta sia nei confronti della Chiocciola (difesa dall'avvocato
Duccio Panti), che della società di Catering preposta al servizio della
cena, che, infine, del Comune di Siena, in quanto "proprietario"
della strada. La decisione del giudice Colaneri deriva
dall'interpretazione dell'art. 22 della legge 990 del 1969, che regola le
modalità per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli. Il giudice Colaneri, nella sua sentenza n. 104, depositata il 3
febbraio 2003, ha evidenziato che mancando, da parte del Pizzetti, la
ricevuta della raccomandata a.r., prescritta dall'art. 22, si doveva
ritenere l'azione dello stesso improcedibile.
Adesso spetterà alla Corte Suprema di Cassazione dire l'ultima parola.
1 aprile 2004 |