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Articolo 4

L'attuale testo

Le Contrade sono diciassette e cioè: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Valdimontone.

I loro stemmi e colori risultano dall'allegato A) del presente regolamento.

Ad ogni Palio partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la determinazione di esse nei Palii ordinari, si segue la regola stabilita dal Bando dei Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese).

Hanno diritto a partecipare ad un Palio ordinario le sette Contrade che non presero parte a quello corrispondente dell'anno innanzi ed il loro numero viene completato mediante sorteggio fra le altre che vi parteciparono, tenuto conto anche delle eventuali rinunzie di cui all'art. 6.

Per i Palii straordinari di cui all'art. 2, le dieci Contrade che partecipano alla corsa sono sorteggiate con le modalità di cui all'art. 27.

La storia

Questo è l'articolo cardine su cui si basa l'intera struttura del Palio perché stabilisce progressivamente i nomi delle Contrade, i colori, gli stemmi, il numero delle Contrade partecipanti a ciascun Palio, sia esso ordinario che straordinario. L'articolo congiunge la preistoria paliesca, il passato, il presente e, speriamo, il futuro. Lo spunto storico di questo articolo risale al 1721, quando, per la prima volta, la Biccherna dette alle stampe un vero e proprio Regolamento, passato alla storia come il Bando del 1721. Il legislatore del 1949 ha commesso un'incredibile serie di errori storici, che non sono mai stati corretti nelle successive edizioni regolamentari. L'incredibile sufficienza storica, legata principalmente alle leggende inventate, con cui si è riscritto nel 1949 questo articolo, dimostrano la perfetta non-conoscenza delle problematiche storiche che hanno portato progressivamente a far nascere l'attuale "regolamento". Il legislatore del 1949, infatti, fa riferimento ad un inventato "Bando del dì 21 gennaio 1720", aggiungendo, orrore di tutti gli orrori, lo "stile senese". Cosa significa? Significa che a Siena, e fino alla riforma di Leopoldo I di fine secolo XVIII, si usava far iniziare l'anno solare il 25 marzo, seguendo la "moda" "ab incarnationem". L'anno "stile senese" non era niente altro che questo e, di conseguenza, il legislatore paliesco del 1949 intendeva riferirsi ad un "leggendario" Bando emesso il 21 gennaio 1721. Ebbene lo stesso legislatore commette ben tre errori: sbaglia il giorno, il mese e l'anno! Il Bando, collegato con la natura dell'articolo, al quale si voleva far riferimento fu emesso il 7 maggio 1721, ed è il Bando-Regolamento che limita la partecipazione sul tufo a sole 10 Contrade. L'errore storico commesso dal legislatore del 1949 è veramente grossolano poiché, in effetti, la storia delle Contrade e del Palio possiede, nelle sue pagine, un Bando emesso nel gennaio, ma è quello che si riferisce ai confini delle Contrade e venne pubblicato il 7 gennaio 1729, stile senese, vale a dire il 7 gennaio 1730. Proprio un bel pasticcio storico, mai, purtroppo, corretto dai numerosi storici senesi che, dal 1949, si sono alternati nelle varie Commissioni di lavoro. Tornando ad "osservare" l'articolo 4, l'unica variazione dal 1949 ad oggi si è avuta nel marzo 1970, allorché il comma 5 fu "aggiornato" alle nuove modifiche regolamentari per la partecipazione delle Contrade agli straordinari. L'articolo, che si riallaccia, nel Regolamento del 1906, all'art. 4,  ha subito, dal 1720, una continua serie di modifiche dettate principalmente da varie interpretazioni, come vedremo nel successivo paragrafo.

Prima del 1906

Come abbiamo già avuto modo di osservare in un nostro studio, nel periodo tra il 1721 e il 1745 l'articolo XIII, da cui è nato l'attuale articolo 4, imponeva un'interpretazione nettamente diversa da quella successivamente praticata. Infatti fino al 1744, nelle cosiddette ricorse che, in pratica erano delle corse straordinarie, partecipavano di diritto (purché avessero dato la loro adesione) quelle Contrade che non avevano corso il Palio ordinario di luglio. Nel 1745 si cambiò uso, in quanto il premio in denaro, tra le corse di luglio e quelle definite "ricorse", presentava una differenza di ben 20 talleri con luglio più ricco di agosto. Fu questo il motivo per il quale, dietro insistenza delle stesse Contrade, che si vedevano costrette a correre d'obbligo un palio meno ricco, che si pensò di provvedere ad un'estrazione di tutte e dieci le Contrade che vi volevano partecipare. Il meccanismo andò avanti fino al 1805, quando, sempre su insistenza delle Contrade, si modificò il sistema praticando tra agosto e agosto, ciò che avveniva tra luglio e luglio; in pratica l'attuale sistema. In quel 1805 la protesta fu causata dal fatto che il 20 agosto 1804, nel Palio-bis voluto dalla Regina d'Etruria corsero le stesse Contrade che avevano disputato il Palio quattro giorni prima. Questa variazione, ovviamente non appare nel secondo Regolamento a stampa del 1796, dove l'articolo XIII è trasformato in articolo XII, dove però appare la nuova interpretazione del 1745. La variazione regolamentare del 1805 appare nella stampa della Notificazione-Regolamento del 1817, che conserva la stessa successione di articoli (il XII). L'articolo, ormai, è considerato di quelli basilari e non subisce alcuna modificazione nel Regolamento in vigore nel periodo 1832-1840, pur scivolando, come numerazione progressiva, al n. XIV. Dal 1841 al 1851, l'articolo, nella nuova veste voluta dal legislatore del periodo e tesa a scandire progressivamente i tempi della festa, passa al n. II e viene riscritto completamente. L'articolo II fissa le modalità dei Palii ordinari, mentre il III quelli degli straordinari. Allorché nel 1852 il Regolamento del Palio venne diviso, per le competenze, nei due settori, quello organizzativo (che faceva capo al Comune di Siena) e quello punito (di pertinenza della Prefettura di Siena), l'attuale articolo 4 del regolamento venne, giustamente, "affidato" alla gestione comunale, che nel periodo 1852-1880 faceva riferimento agli articoli del Regolamento del 1841, mentre nel periodo 1881-1905 li considerava come "prassi consolidata" ed entrambi sparirono dalle norme scritte, visto che si trattava di "leggi consuetudinarie".

Le curiosità

Un articolo come questo e che presenta una cospicua «agenda storica» presenta, inevitabilmente, una serie di episodi sui quali andrebbe scritto un saggio. Schematicamente ricordiamo che nel 1726 l'Onda chiese che si dovesse tornare a correre in più di 10; dopo il caso-Spadaforte del 1693, a metà del XVIII secolo troviamo la domanda di riconoscimento di Monastero, poi, per finire, negli anni '20 del secolo scorso quella di S. Prospero.

La nuova formulazione del testo nel 2006

Premessa

Le correzioni di questo articolo nel 2006 sono numerose ed alcune questioni dovranno trovare nelle stesse Contrade un indirizzo specifico. Ci riferiamo alla possibilità di correre almeno una volta all'anno, ricostruendo così l'interpretazione in vigore dal 1720 al 1745. va, al contrario, stabilito a tavolino se le Contrade che rinuncino, o si trovassero squalificate, debbano correre d'obbligo il Palio successivo. Questo sarebbe il problema di «dialettica paliesco-disciplinare» tutto da sviluppare. Su entrambe le questioni non prospettiamo alcuna nuova formulazione, che, alla luce degli «orrori storici», dovrebbe essere la seguente (in neretto le variazioni):

 Le Contrade sono diciassette e cioè: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Valdimontone.

I loro stemmi e colori risultano dall'allegato A) del presente regolamento.

Ad ogni Palio partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la determinazione di esse nei Palii ordinari, si segue la regola stabilita dal Bando dei Magistrato di Biccherna del 10 maggio 1721.

Hanno diritto a partecipare ad un Palio ordinario le Contrade che non presero parte a quello corrispondente dell'anno precedente ed il loro numero viene completato mediante sorteggio con le modalità di cui all'art. 22.

Per i Palii straordinari di cui all'art. 2, le dieci Contrade che partecipano alla corsa sono sorteggiate con le modalità di cui all'art. 27.

Gli articoli del Regolamento 2006

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3