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L'attuale testo
Le Contrade sono
diciassette e cioè: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa,
Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca,
Torre e Valdimontone.
I loro stemmi e
colori risultano dall'allegato A) del presente regolamento.
Ad ogni Palio
partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la determinazione di
esse nei Palii ordinari, si segue la regola stabilita dal Bando dei
Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese).
Hanno diritto a
partecipare ad un Palio ordinario le sette Contrade che non presero parte
a quello corrispondente dell'anno innanzi ed il loro numero viene
completato mediante sorteggio fra le altre che vi parteciparono, tenuto
conto anche delle eventuali rinunzie di cui all'art. 6.
Per i Palii
straordinari di cui all'art. 2, le dieci Contrade che partecipano alla
corsa sono sorteggiate con le modalità di cui all'art. 27.
La storia
Questo è l'articolo cardine su cui si basa l'intera struttura del
Palio perché stabilisce progressivamente i nomi delle Contrade, i colori,
gli stemmi, il numero delle Contrade partecipanti a ciascun Palio, sia
esso ordinario che straordinario. L'articolo congiunge la preistoria
paliesca, il passato, il presente e, speriamo, il futuro. Lo spunto
storico di questo articolo risale al 1721, quando, per la prima volta, la
Biccherna dette alle stampe un vero e proprio Regolamento, passato alla
storia come il Bando del 1721. Il legislatore del 1949 ha commesso
un'incredibile serie di errori storici, che non sono mai stati corretti
nelle successive edizioni regolamentari. L'incredibile sufficienza
storica, legata principalmente alle leggende inventate, con cui si è
riscritto nel 1949 questo articolo, dimostrano la perfetta non-conoscenza
delle problematiche storiche che hanno portato progressivamente a far
nascere l'attuale "regolamento". Il legislatore del 1949,
infatti, fa riferimento ad un inventato "Bando del dì 21 gennaio
1720", aggiungendo, orrore di tutti gli orrori, lo "stile
senese". Cosa significa? Significa che a Siena, e fino alla riforma
di Leopoldo I di fine secolo XVIII, si usava far iniziare l'anno solare il
25 marzo, seguendo la "moda" "ab incarnationem".
L'anno "stile senese" non era niente altro che questo e, di
conseguenza, il legislatore paliesco del 1949 intendeva riferirsi ad un
"leggendario" Bando emesso il 21 gennaio 1721. Ebbene lo stesso
legislatore commette ben tre errori: sbaglia il giorno, il mese e l'anno!
Il Bando, collegato con la natura dell'articolo, al quale si voleva far
riferimento fu emesso il 7 maggio 1721, ed è il Bando-Regolamento che
limita la partecipazione sul tufo a sole 10 Contrade. L'errore storico
commesso dal legislatore del 1949 è veramente grossolano poiché, in
effetti, la storia delle Contrade e del Palio possiede, nelle sue pagine,
un Bando emesso nel gennaio, ma è quello che si riferisce ai confini
delle Contrade e venne pubblicato il 7 gennaio 1729, stile senese, vale a
dire il 7 gennaio 1730. Proprio un bel pasticcio storico, mai, purtroppo,
corretto dai numerosi storici senesi che, dal 1949, si sono alternati
nelle varie Commissioni di lavoro. Tornando ad "osservare"
l'articolo 4, l'unica variazione dal 1949 ad oggi si è avuta nel marzo
1970, allorché il comma 5 fu "aggiornato" alle nuove modifiche
regolamentari per la partecipazione delle Contrade agli straordinari.
L'articolo, che si riallaccia, nel Regolamento del 1906, all'art. 4,
ha subito, dal 1720, una continua serie di modifiche dettate
principalmente da varie interpretazioni, come vedremo nel successivo
paragrafo.
Prima del
1906
Come abbiamo
già avuto modo di osservare in
un nostro studio, nel periodo tra il 1721 e il 1745 l'articolo
XIII, da cui è nato l'attuale articolo 4, imponeva un'interpretazione
nettamente diversa da quella successivamente praticata. Infatti fino al
1744, nelle cosiddette ricorse che, in pratica erano delle corse
straordinarie, partecipavano di diritto (purché avessero dato la loro
adesione) quelle Contrade che non avevano corso il Palio ordinario di
luglio. Nel 1745 si cambiò uso, in quanto il premio in denaro, tra le
corse di luglio e quelle definite "ricorse", presentava una
differenza di ben 20 talleri con luglio più ricco di agosto. Fu questo il
motivo per il quale, dietro insistenza delle stesse Contrade, che si
vedevano costrette a correre d'obbligo un palio meno ricco, che si pensò
di provvedere ad un'estrazione di tutte e dieci le Contrade che vi
volevano partecipare. Il meccanismo andò avanti fino al 1805, quando,
sempre su insistenza delle Contrade, si modificò il sistema praticando
tra agosto e agosto, ciò che avveniva tra luglio e luglio; in pratica
l'attuale sistema. In quel 1805 la protesta fu causata dal fatto che il 20
agosto 1804, nel Palio-bis voluto dalla Regina d'Etruria corsero le stesse
Contrade che avevano disputato il Palio quattro giorni prima. Questa
variazione, ovviamente non appare nel secondo Regolamento a stampa del
1796, dove l'articolo XIII è trasformato in articolo
XII, dove però appare la nuova interpretazione del 1745. La
variazione regolamentare del 1805 appare nella stampa della
Notificazione-Regolamento del 1817, che conserva la stessa successione di
articoli (il XII). L'articolo, ormai, è considerato di quelli basilari e
non subisce alcuna modificazione nel Regolamento in vigore nel periodo
1832-1840, pur scivolando, come numerazione progressiva, al n. XIV. Dal
1841 al 1851, l'articolo, nella nuova veste voluta dal legislatore del
periodo e tesa a scandire progressivamente i tempi della festa, passa al
n. II e viene riscritto completamente. L'articolo
II fissa le modalità dei Palii ordinari, mentre il III
quelli degli straordinari. Allorché nel 1852 il Regolamento del Palio
venne diviso, per le competenze, nei due settori, quello organizzativo
(che faceva capo al Comune di Siena) e quello punito (di pertinenza della
Prefettura di Siena), l'attuale articolo 4 del regolamento venne,
giustamente, "affidato" alla gestione comunale, che nel periodo
1852-1880 faceva riferimento agli articoli del Regolamento del 1841,
mentre nel periodo 1881-1905 li considerava come "prassi
consolidata" ed entrambi sparirono dalle norme scritte, visto che si
trattava di "leggi consuetudinarie".
Le
curiosità
Un articolo
come questo e che presenta una cospicua «agenda storica» presenta,
inevitabilmente, una serie di episodi sui quali andrebbe scritto un
saggio. Schematicamente ricordiamo che nel 1726 l'Onda chiese che si
dovesse tornare a correre in più di 10; dopo il caso-Spadaforte del 1693,
a metà del XVIII secolo troviamo la domanda di riconoscimento di
Monastero, poi, per finire, negli anni '20 del secolo scorso quella di S.
Prospero.
La nuova formulazione del testo nel 2006
Premessa
Le
correzioni di questo articolo nel 2006 sono numerose ed alcune questioni
dovranno trovare nelle stesse Contrade un indirizzo specifico. Ci
riferiamo alla possibilità di correre almeno una volta all'anno,
ricostruendo così l'interpretazione in vigore dal 1720 al 1745. va, al
contrario, stabilito a tavolino se le Contrade che rinuncino, o si
trovassero squalificate, debbano correre d'obbligo il Palio successivo.
Questo sarebbe il problema di «dialettica paliesco-disciplinare» tutto
da sviluppare. Su entrambe le questioni non prospettiamo alcuna nuova
formulazione, che, alla luce degli «orrori storici», dovrebbe essere la
seguente (in neretto le variazioni):
Le Contrade sono
diciassette e cioè: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa,
Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca,
Torre e Valdimontone.
I loro stemmi e
colori risultano dall'allegato A) del presente regolamento.
Ad ogni Palio
partecipano dieci delle diciassette Contrade. Per la determinazione di
esse nei Palii ordinari, si segue la regola stabilita dal Bando dei
Magistrato di Biccherna del 10 maggio 1721.
Hanno diritto a
partecipare ad un Palio ordinario le Contrade che non presero parte
a quello corrispondente dell'anno precedente ed il loro numero viene
completato mediante sorteggio con le modalità di cui all'art. 22.
Per i Palii
straordinari di cui all'art. 2, le dieci Contrade che partecipano alla
corsa sono sorteggiate con le modalità di cui all'art. 27.
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Gli
articoli del Regolamento 2006
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
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