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Le cosiddette motivazioni di Izino Procedimento
a carico della Contrada della Torre La
Giunta Comunale, premesso che con atto n° 216 del 4 ottobre 2006 l’Assessore
Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada
della Torre rilevate in occasione del Palio del 2 luglio 2006, preso atto che la
Contrada ha presentato memorie difensive in data 16 ottobre 2006; rilevato che
nelle memorie presentate la Contrada rappresenta, fra l’altro: ·
che i contradaioli della Torre stavano uscendo dalla Piazza con il
cavallo assegnato in sorte quando hanno udito il boato che annunciava
l’attribuzione del cavallo Elisir alla Nobile Contrada dell’Oca; ·
che pochi secondi dopo l’assegnazione il popolo dell’Oca ha già
raggiunto Via Rinaldini da dove il popolo della Torre sta ormai uscendo
sollecitato e sospinto da Priore e Vicari; ·
che il cavallo Elisir, assegnato alla Nobile Contrada dell’Oca sfila
indisturbato davanti al popolo della Torre mentre il grosso del Corteo si dirige
contro i Torraioli; ·
che lo scontro che ne segue è contenuto e si esaurisce
senza apprezzabili conseguenze soprattutto
per l’attività dei Dirigenti delle Contrade, dei Carabinieri e dei Vigili
Urbani; ·
che detto scontro determina un ritardo nelle operazioni di assegnazioni
alle altre Contrade e, conseguentemente, delle uscite di alcune di queste dalla
Piazza ed in particolare la Giraffa che preferisce uscire dalla Piazza da Via
del Porrione; ·
che la volontà aggressiva degli Ocaioli è dimostrata sia dalla
composizione del Corteo, sia dalla provocazione attuata
riversandosi verso la bocca di Salicotto, sia dal fatto che il corteo non
ha seguito il proprio cavallo; ·
che per quanto sopra esposto chiede che non sia accolta , in particolare,
la sanzione di cui al punto B); Considerato
che, sia innegabile che i Dirigenti della Contrada della Torre abbiano
sollecitato i propri contradaioli ad uscire da Via Rinaldini ad entrare nel
proprio territorio in Banchi di Sotto ma, resta il fatto che “la coda del
corteo” si sia fermata davanti
all’Università venendo appunto a creare quella situazione di pericolo che è
poi sfociata nello scontro fisico. Considerato altresì che lo scontro che ne
segue è contenuto e si esaurisce senza
apprezzabili conseguenze per
l’attività dei Dirigenti delle Contrade ma anche, come del resto riconosciuto
anche dalla Contrada stessa, per l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili
Urbani. Viste le valutazioni date dalla Contrada sulla responsabilità dello
scontro fisico, che appaiono basate
più su supposizioni che su fatti reali in quanto anche la composizione dei
cortei dopo l’assegnazione dei cavalli assume dei contrassegni caratteristici
consolidati ormai nel tempo per tutte le Contrade, ivi compreso il passaggio
obbligatorio per Via Rinaldini – Banchi di Sotto dove, nell’occasione, come
ammesso dalla Contrada stessa, si erano posizionati i Terraioli. Rilevato che la
stessa Contrada, fra l’altro, riconosce che lo scontro fisico ha determinato
il ritardo delle operazioni di assegnazione dei cavalli alle altre contrade e,
conseguentemente, delle uscite di alcune di queste dalla Piazza, così come
specificatamente sanzionato al punto B) della proposta dell’Assessore
Delegato. Ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di
confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ ordinanza n.216/2006.
La
Giunta ha quindi deliberato di: -
infliggere alla Contrada della Torre, per i fatti relativi al Palio del 2
luglio 2006 così come previsto dall’art.97 del Regolamento per il Palio, la
sanzione della “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad uno
scontro fisico, durante le fasi dell’assegnazione dei cavalli, tra via
Rinaldini e via Banchi di Sotto, con quelli della Nobile Contrada dell’Oca; -
di infliggere altresì alla Contrada della Torre, per i fatti relativi al
Palio del 2 luglio 2006 così come previsto dall’art.97 del Regolamento per il
Palio, la sanzione della “Censura”, per avere i propri contradaioli con il
loro comportamento turbato il regolare svolgimento dell’assegnazione dei
cavalli, causando un consistente ritardo nei tempi di uscita da Piazza delle
Contrade alle quali era stato assegnato il cavallo successivamente alla Nobile
Contrada dell’Oca; -
di dare atto che le due censure si cumulano con le altre due censure
comminate con deliberazioni della Giunta Comunale n° 601/2003
e n° 431/2004 e pertanto,
ai sensi dell’art. 98 del Regolamento per il Palio alla Contrada verrà
applicata automaticamente la punizione della “Deplorazione”; -
di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Torre, ai
sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio; -
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime,
immediatamente eseguibile. Procedimento a carico della Contrada del Drago La
Giunta comunale, premesso che con atto n° 215 del 4 ottobre 2006 l’Assessore
Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla
Contrada del Drago rilevate in occasione del Palio del 2 luglio 2006;
preso atto che la Contrada ha presentato memorie difensive in data 12 ottobre
2006; rilevato che nelle memorie presentate la Contrada rappresenta, fra
l’altro: ·
che, pur riconoscendo che quanto esposto nella Relazione dei Deputati
della Festa e degli Ispettori della Pista corrisponde sostanzialmente alla realtà
dei fatti, non si ritiene che la protesta,per le sue modalità di svolgimento e
per la breve durata abbia in alcun modo recato pregiudizio o danno alla
preparazione, svolgimento o decoro del Palio né provocato incidenti o tumulti; ·
che i protagonisti dell’episodio si sono poi allontanati spontaneamente
conversando normalmente con il Sig. Sindaco e con i Deputati della Festa; Dato
atto che la Contrada stessa riconosce sostanzialmente la modalità di
svolgimento dei fatti così come descritti nella Relazione dei Deputati della
Festa e degli Ispettori della Pista, occorre rilevare che la contestazione ha
avuto due momenti distinti ben precisi ed esattamente prima della Mossa – da
parte di contradaioli presenti sul palco - e immediatamente dopo la prova quando
alcuni contradaioli si sono portati davanti al Verrocchio per contestare
l’operato del Mossiere. Considerato che non si può affermare che il fatto
non abbia recato
pregiudizio o danno alla preparazione, svolgimento o decoro del Palio
in quanto, in ogni caso, gli
episodi descritti creano
sicuramente turbativa al regolare svolgimento della manifestazione avendo lo
scopo precipuo di condizionare chi
li riceve. Rilevato che il fatto che non abbia provocato incidenti o tumulti può
anche essere stato casuale, ma sicuramente i
contradaioli “si sono allontanati spontaneamente conversando
normalmente con il Sig. Sindaco e con i Deputati della Festa” esclusivamente
in quanto sia il Sindaco che i Deputati della Festa sono dovuti scendere
immediatamente dal Palco dei Giudici per recarsi presso il Verrocchio per
intervenire al fine di evitare che per l’atteggiamento dei contradaioli del
Drago si potessero avere conseguenze molto più gravi a carico della Contrada
stessa. Ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare
la sanzione proposta dall’Assessore Delegato, la Giunta ha deliberato di: -
infliggere alla Contrada del Drago, per i fatti relativi al Palio del 2
luglio 2006 così come previsto dall’art.97 del Regolamento per il Palio, la
sanzione della “Censura”, per avere alcuni propri contradaioli apostrofato
il Mossiere nel momento in cui si aggiungeva a salire sul verrocchio prima della
mossa ed averlo animosamente contestato ed inveito contro di lui subito dopo la
stessa portandosi direttamente al verrocchio; -
di notificare la presente deliberazione alla Contrada del Drago, ai sensi
dell’art.98 del Regolamento per il Palio; -
di
dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente
eseguibile. Procedimento
a carico della Nobile Contrada dell’Aquila La
Giunta comunale, premesso che con atto n° 215 del 4 ottobre 2006 l’Assessore
Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla
Contrada del Drago rilevate in occasione del Palio del 2 luglio 2006;
preso atto che la Contrada ha presentato memorie difensive in data 13 ottobre
2006; rilevato che nelle memorie presentate la Contrada rappresenta, fra
l’altro: ·
che l’art. 80 del Regolamento per il Palio prevede la sospensione
temporanea o l’espulsione a vita da
far parte del Corteo Storico per quei Figuranti
che siano scesi dal Palco delle Comparse prima del termine della corsa; ·
che per poter sanzionare una Contrada ai sensi dell’art. 101 è
necessario che il comportamento della Comparsa sia stato tale da provocare
incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del
Palio, nonchè di ogni atto o fatto che sia idoneo a
recare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione; ·
che i protagonisti dell’episodio sono due soli Figuranti e non
l’intera Comparsa; ·
che la loro discesa non ha creato alcun intralcio a cavalli e fantini e
quindi non ha potuto influire, e non ha influito sul regolare svolgimento della
manifestazione; ·
che, comunque, nel passato anche recente, la discesa dei figuranti ha
comportato per la Contrada la sanzione della “censura” e che in alcune
carriere la discesa dei Figuranti non è stata
rilevata nella Relazione dei Deputati della Festa; ·
che infine, nei casi in cui è stata comminata la punizione della
“deplorazione” il comportamento dei Figuranti è stato ben più grave di
quello tenuto dai Figuranti dell’Aquila. Ritenuto che la suddetta memoria difensiva, oltre ai punti sopra riportati, fornisce dei riferimenti del passato su episodi analoghi, che l’elemento centrale dell’impianto accusatorio, come del resto lo è stato anche nel passato, mira a ricondurre, agli effetti punitivi, alla Contrada la responsabilità “del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio” e pertanto, nel caso in esame, è irrilevante che la presenza in pista di Figuranti prima della conclusione della carriera abbia materialmente “turbato” il regolare svolgimento della carriera, creando concretamente “incidenti o tumulti”. L’elemento determinante, nel caso specifico, è che gli stessi si trovassero dove non è consentito dal Regolamento per il Palio e che il fatto, potenzialmente, costituisse una situazione di pericolo. Ritenuto che, in riferimento alla “… discesa in pista dei figuranti durante la Carriera…”, la Relazione dei Deputati della Festa in effetti si riferisce genericamente alla “Comparsa dell’Aquila”, sicuramente anche a causa “…di quella numerosa presenza di persone in pista […] fin dal primo giro…”, come confermato nella Relazione degli Ispettori della Pista e come rilevabile dai filmati ufficiali del Consorzio della Tutela del Palio. Rilevato che, da un’approfondita analisi di tali filmati e preso atto della documentazione fotografica fornita dalla Contrada ricorrente, si può riscontrare come in effetti il numero dei figuranti scesi in pista può essere ricondotto a due. Ritenuto pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, delle memorie difensive presentate dalla Nobile Contrada dell’Aquila, di tutta la documentazione in atti e con riferimento ad altri casi simili verificatisi nel passato, la Giunta ha deliberato di: - infliggere alla Nobile Contrada dell’Aquila, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2006, così come previsto dall’art.97 del Regolamento per il Palio, la sanzione della “Censura”, per essere scesa in pista parte della Comparsa prima del termine della carriera, contravvenendo in tal modo all’art 101, comma 2, del Regolamento per il Palio; - di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada dell’Aquila, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio; - di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile. Procedimento a carico della Nobile Contrada dell’Oca La
Giunta comunale, premesso che con atto n° 215 del 4 ottobre 2006 l’Assessore
Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla
Contrada del Drago rilevate in occasione del Palio del 2 luglio 2006;
preso atto che la Contrada non ha ritenuto
presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto; la Giunta ha
deliberato di: -
infliggere alla Nobile Contrada dell’Oca, per i fatti relativi al Palio
del 2 Luglio 2006, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio, la
punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad
uno scontro fisico, durante le fasi dell’assegnazione dei cavalli, tra via
Rinaldini e via Banchi di Sotto, con quelli della Contrada della Torre, facendo
proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 217/2006 dell’Assessore
Delegato; - di
notificare la presente Deliberazione alla Nobile Contrada dell’Oca, ai sensi
dell’art.98 del Regolamento per il Palio; - di
dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente
eseguibile. |