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Ecco perché qualsiasi Giunta non può scalettare le decisioni del giudice paliesco

Quando nell'aprile 1999, con delibera n. 146 del 10 giugno, il Consiglio comunale deliberò le modifiche regolamentari sulla giustizia paliesca e l'inserimento della nuova figura del giudice paliesco, faceva proprie le indicazioni dell'apposita commissione di revisione nella quale spiccavano, per assenze e inconsistenza di contributi, sia il successore che l'archivista dell'Istrice. Non solo, entrambi, nel momento in cui il Consiglio comunale decideva le modifiche regolamentari, erano assenti alla seduta, a dimostrare il proprio menefreghismo su aspetti delicati come quelli regolamentari. Questo cappellino storico è doveroso per dimostrare l'assoluta estraneità dei due in temi che riguardano l'evolversi delle modifiche regolamentari e dell'intera storia e cultura del Palio (di Siena). I due, assieme al vice successore, sono i massimi responsabili dell'abuso architettati ai danni delle regole della Festa in occasione della censura al Bruco per l'agosto 2003. E veniamo adesso ad argomenti più importanti e che riguardano i motivi per cui la Giunta, essendo un organo di secondo grado, non può entrare nel merito della sanzione scalettando il provvedimento disciplinare. La lettura di questo articolo è inibita alla Creatura e all'intera amministrazione comunale, vista l'incompetenza specifica di assimilazione in tema sanzionatorio. Vediamo, dunque, perché l'attuale Regolamento del Palio impedisce di fatto alla Giunta comunale di modificare le sanzioni del giudice paliesco entrando nel merito della scalettatura disciplinare. Nella prima amministrazione del Sindaco di Siena (quello vero) fu rilevata la grave carenza regolamentare che derivava dall'ingresso massiccio delle componenti partitiche nell'esame della giustizia paliesca. Le esperienze dei mandati di Mazzoni della Stella e dello stesso Pieluigi Piccini, per i primi due anni di governo della città (91-92) erano caratterizzati da quell'aspetto sensazionale che già Barni (con il caso-Pantera dell'agosto 1981) aveva verificato. I consiglieri comunali, adeguatamente contatti, istruiti ed ammaestrati, erano riusciti a ribaltare la situazione disciplinare della Giunta creando, di fatto, una situazione che non risultava più gestibile. Pierluigi Piccini capì, nella sua prima elezione da Sindaco della città che la situazione doveva assumere aspetti diversi e guidò la "rivoluzione interpretativa" degli art. 98 (per le Contrade) e 99 (per i fantini) dell'aprile 1993. In quell'occasione fu deciso che il Consiglio comunale aveva, sui ricorsi contro le decisioni di Giunta, due sole opportunità: "confermare i provvedimenti ... oppure, previa idonea motivazione, accogliere il ricorso ... senza per alcun motivo entrare nel merito dell'entità della punizione, la cui quantificazione e individuazione compete esclusivamente alla Giunta". Questo accadeva nel 1993 (con il successore e l'archivista dell'Istrice non presenti, per la fortuna cittadina, in Consiglio comunale) e nel 1999, assenti come detto successore e archivista, l'interpretazione venne abolita. Perché? Perché nella nuova formulazione degli articoli 98 e 99 il ruolo del Consiglio comunale era stato completamente abolito. E perché? Perché il ruolo di secondo grado, fino al 1998 svolto, appunto, dal Consiglio comunale, sarebbe stato di competenza della Giunta comunale che, dal 1999, ha ereditato tale compito. Il Regolamento del Palio, sconosciuto alla stessa amministrazione, è molto chiaro sul ruolo del giudice paliesco. Prima di tutto il dossier dei deputati non passa più dalle mani del Sindaco, bensì proprio del giudice paliesco. E' lui che legge i documenti e prende visione dei filmati. Cosa fa a questo punto il giudice paliesco? Commina le sanzioni e le notifica agli interessati. Svolge, quindi, un ruolo deliberativo a tutti gli effetti, perché stabilisce l'entità e commina sanzioni. Chi non è d'accordo con queste decisioni, ma solo chi non è d'accordo, si rivolge alla Giunta presentando ricorso. E' qui che la Giunta si veste dei panni del Consiglio comunale post-1992, svolgendo un ruolo di controllo delle ragioni dei ricorrenti. Se questi hanno ragione, cancella la sanzione, altrimenti conferma gli effetti punitivi. Perché? Perché la Giunta, e lo dice chiaramente il Regolamento del Palio, non ha assolutamente alcun potere di intervenire sulle decisioni del giudice paliesco, essendo chiamata in causa solo in caso di ricorso degli interessati. Questo vuol dire, molto semplicemente, che l'entità delle sanzioni sono di esclusiva competenza del giudice paliesco e di nessun altro. E', infine, evidente che il successore, che non ha alcun tipo di assimilazione con le regole della Festa, possa permettersi il lusso di stravolgere le regole stesse. Del resto, c'è poco da meravigliarsi di questo potere autoritario, arrogante e presuntuoso. Basterà, infatti, vedere come il Comune di Siena, sotto i dettami del successore, si sia comportato sulla questione di Mociano, per restare solo in campo paliesco, oppure come lo stesso successore si sia giustificato davanti al Tribunale agrario: "La firma del comodato? un iter amministrativo". Al lettore le ulteriori considerazioni in materia. Così, semplicemente.

Sergio Profeti

1 dicembre 2003