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Costituzioni della Confraternita delle Processioni CAPITOLO
PRIMO - Disposizioni
generali Art.1
- Denominazione La
riunione permanente dei Priori delle diciassette Contrade di Siena assume la
denominazione di Magistrato delle Contrade. Art. 2 - Sede Il
Magistrato delle Contrade ha la propria sede presso il Palazzo Comunale di
Siena. Art. 3 - Finalità Il
Magistrato delle Contrade ha le seguenti finalità: a)
coordinare l’azione comune delle Contrade, senza però violare l’autonomia
di ogni singola contrade e senza ingerenza nei suoi affari interni; b)
tutelare l’interesse collettivo delle Contrade nei rapporti con le Autorità,
con gli Enti di qualsiasi genere e con i
privati; c)
promuovere iniziative che vadano a vantaggio morale ed economico delle Contrade
o che aggiungano interesse e prestigio alle tradizionali celebrazioni del Palio; d)
coadiuvare le Autorità cittadine e in special modo l’Amministrazione Comune
in tutto ciò che investe lo svolgimento e la disciplina del Palio; d)
provvedere in ogni tempo al reperimento dei finanziamenti per il periodico
rinnuovo dei costumi storici delle Contrade. Art. 4 - Composizione La
qualifica di Membro del Magistrato spetta esclusivamente al Priore di ogni
Contrada ed è irrinunciabile. Essa comporta il dovere di intervenire
personalmente alle adunanze del Magistrato ed alle cerimonie in cui, per
tradizione o per invito, sono presenti le Rappresentanze ufficiali delle
Contrade. In
caso di assenza o impedimento il Priore può farsi sostituire dal Vicario o,
eccezionalmente, da un Membro del Seggio della Contrada a ciò espressamente
delegato. Nella eventualità che siano vacanti gli organi elettivi, il legale
rappresentante della Contrada assumerà ai fini delle presenti Costituzioni,
diritti ed obblighi del Priore. Le
generalità dei Priori, dei Vicari e dei componenti il Seggio di ogni Contrada
sono comunicate alla Cancelleria del Magistrato delle Contrade stesse subito
dopo le elezioni che sì svolgono periodicamente in ognuna di loro o
successivamente quando sopravvengano variazioni. Art. 5 - Compiti Spetta
al Magistrato riunito in adunanza: a)
eleggere i propri Organi; b)
approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi di ciascun esercizio; c)
deliberare su accettazione di lasciti o donazioni, erogazione di somme alle
Contrade, alienazione di beni, investimenti, contratti ed in genere su ogni
altro atto o provvedimento rimesso di norma alla competenza delle Assemblee dei
corpi costituiti; d)
deliberare sull’intervento di Rappresentanze ufficiali del Magistrato e
delle Contrade a cerimonie pubbliche, feste e manifestazioni in genere secondo
gli usi e le convenzioni, avendo comunque presente che le insegne del
‘Magistrato e delle Contrade sono solite intervenire, per tradizione, laddove
intervengono in forma ufficiale la Rappresentanza e le insegne del Comune di
Siena. Art. 6 - Apertura
dell’anno contradaiolo L’anno
contradaiolo si apre ufficialmente il 1° Dicembre, ricorrendo la festività di
S. Ansano, Patrono di Siena. CAPITOLO SECONDO - Degli
Organi del Magistrato e della loro elezione Art. 7 - Classificazione
e composizione Gli
Organi direttivi ed amministrativi del Magistrato sono: a)
il Rettore; b)
la Deputazione Amministratrice, composta dal Rettore e da cinque Membri, di cui
uno con funzioni di Pro Rettore, ed uno con funzioni di Camarlengo. Della
Deputazione fa inoltre parte il Cancelliere del Magistrato, il quale, se non è
Priore in carica, non ha diritto al voto. Organo
di controllo del Magistrato è: c)
il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre Membri estranei alla
Deputazione Amministratrice. Gli
Organi ausiliari del Magistrato sono: d)
il Vice Cancelliere-Archivista; e)
il Bilanciere; f)
l’Economo. Art. 8 - Periodo
delle elezioni Tutti
gli Organi del Magistrato sono eletti contemporaneamente, salvo il caso in cui
al successivo art. 14, nel corso di
una adunanza del Magistrato che ha luogo ogni anno, nel mese di marzo. Art. 9 - Eleggibilità Sono
eleggibili alle cariche di Rettore, di Membro della Deputazione Amministratrice
e di Revisore dei conti soltanto i Priori in carica. Sono invece eleggibili agli
altri Uffici sia i Priori in carica che ogni altro cittadino il quale dia
affidamento di attendervi con competenza, rettitudine e senso della
istituzione. Art. 10 - Elettorato Sono
elettori tutti i Priori. Essi devono esercitare il diritto di voto
personalmente; solo in caso di impedimento possono essere sostituiti dai
rispettivi Vicari e nessun altro. Art. 11 - Modalità
delle elezioni Le
elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che nelle singole
cariche hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
viene eletto il più anziano nella carica di Priore e, in caso di pari anzianità
nella carica o di parità fra candidati non aventi la qualifica di Priore, il più
anziano di età. Art. 12 - Durata
dei mandati Tutti
i mandati hanno la durata di un anno. La data di decorrenza è il 1° Aprile e
la data di scadenza il 31 Marzo dell’anno successivo. Qualora,
per ragioni particolari ed impreviste, le elezioni per il rinnuovo degli Organi
del Magistrato non possano aver luogo prima della scadenza dei precedenti
mandati, gli stessi si intendono prorogati fino alla data delle elezioni. Art. 13 - Natura
personale dei mandati Tutti
i mandati si intendono conferiti alle persone e non alle Contrade da loro
rappresentate. Art. 14 - Elezioni
parziali Qualora
nel corso del mandato rimangano vacanti una o più cariche, per qualsiasi
motivo, il Magistrato procede ad elezioni parziali, osservando le
modalità indicate al precedente art. 11. Gli eletti rimangono in carica fino al
31 Marzo successivo. Art. 15 - Rieleggibilità Tutti
coloro che hanno ricoperto cariche sono alla scadenza rieleggibili, sia nelle
stesse che in altre cariche, purchè abbiano i requisiti di cui al precedente
art. 9. CAPITOLO TERZO - Delle
singole cariche Art. 16 - Rettore Il
Rettore è il Capo del Magistrato delle Contrade e il suo legale rappresentante. Ha
i seguenti compiti: a)
dirigere e coordinare tutte le attività del Magistrato, assicurandone la
corrispondenza ai fini istituzionali; b)
curare, per conto del Magistrato, i rapporti con il Comune di Siena e con ogni
altro Ente, Istituzione o persona di volta in volta interessati a temi
riguardanti le Contrade nel loro complesso; c)
vigilare sull’osservanza delle presenti Costituzioni; d)
convocare e presiedere le adunanze del Magistrato e della Deputazione
Amministratrice; e)
stimolare e coordinare il lavoro delle Commissioni e degli Organi ausiliari; f)
adoperarsi per la conciliazione di vertenze insorte fra Contrade, fuori del
campo delle tradizionali rivalità, allo scopo di favorire una generale armonia
ed unità di intenti fra le Contrade e in particolare all’interno del
Magistrato, senza peraltro alcun potere arbitrale o decisionale. Art. 17 - Deputazione
Amministratrice La Deputazione Amministratrice ha i seguenti compiti: a)
esaminare preventivamente gli argomenti e le materie che saranno poste
all’attenzione del Magistrato, al fine di facilitargli il compito; b)
provvedere alla ordinaria amministrazione del patrimonio; c)
adottare, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti ritenuti necessari al
conseguimento dei fini istituzionali, anche se di normale competenza del
Magistrato, esercitando in tal caso i suoi poteri, con obbligo di sottoporre
alla ratifica del Magistrato stesso, in occasione della adunanza immediatamente
successiva, tutte le decisioni assunte; d)
predisporre il bilancio preventivo. Art. 18 - Pro
Rettore Il
Membro della Deputazione Amministratrice con funzioni di Pro- Rettore ha il
compito di sostituire il Rettore in caso di sua assenza o impedimento. Art. 19 - Camarlengo Il
Membro della Deputazione Amministratrice con funzioni di Camarlengo ha il
seguente compito: ricevere e dare esecuzione ai mandati di entrate e di uscite
firmati dal Rettore e dal Cancelliere. Compiere tutte le operazioni di natura
finanziaria che gli vengono affidate dal Rettore, anche avvalendosi di un fondo
cassa a lui affidato. Art. 20 - Cancelliere Il
Cancelliere ha i seguenti compiti: a)
tenere il protocollo delle delibere del Magistrato e della Deputazione e il
protocollo della corrispondenza; b)
redigere i verbali delle adunanze e darne lettura, per l’approvazione,
all’inizio dell’adunanza successiva; c)
convocare, d’ordine del Rettore, le adunanze del Magistrato, della Deputazione
e delle Commissioni; d)
partecipare agli interessati le delibere del Magistrato e le decisioni della
Deputazione; e)
assistere le Commissioni ponendo a loro disposizione dati, documenti,
corrispondenza e quanto altro possa loro occorrere per l’adempimento degli
incarichi ricevuti. Art. 21 - Vice
Cancelliere Archivista li
Vice Cancelliere Archivista ha il compito di assistere il Cancelliere
nell’adempimento del suo incarico e di sostituirlo in caso di sua assenza o
impedimento. Egli ha altresì il compito di provvedere all’archivio, alla
raccolta e alla conservazione di tutte le pubblicazioni che vengono in possesso
del Magistrato. Il
Vice Cancelliere Archivista che non sia Priore in carica interviene alle
adunanze del Magistrato e della Deputazione soltanto in assenza del Cancelliere
o per espresso invito del Rettore, senza però diritto di voto. Art. 22 - Bilanciere Il
Bilanciere ha i seguenti compiti: a)
tenere la contabilità del Magistrato sulla scorta dei mandati di entrata e di
uscita; b)
effettuare periodicamente e, comunque, per periodi non superiori al bimestre,
sulla base delle risultanze contabili, il controllo delle disponibilità
finanziarie del Magistrato presso il Tesoriere; c)
redigere e presentare al Magistrato il conto consuntivo dell’esercizio; d)
conservare, come allegato al conto consuntivo, una copia dell’inventano dei
beni mobili e immobili del Magistrato, firmata dall’Economo. Il
Bilanciere che non sia Priore in carica interviene alle adunanze del Magistrato
e della Deputazione soltanto se espressamente invitato dal Rettore, senza però
diritto di voto. Art. 23 - Economo L’Economo
ha i seguenti compiti: a)
tenere ed aggiornare l’inventano dei beni mobili e immobili di proprietà o in
uso al Magistrato; b)
curare la conservazione e manutenzione dei beni; c)
tenere i rapporti con i fornitori, abituali od occasionali, di beni e di
servizi; d)
custodire i costumi e le insegne del Magistrato, le insegne dei Terzìeri e le
serie di bandiere depositate dalle Contrade; e)
curare la consegna, l’esposizione e il ritiro delle bandiere in occasione di
cerimonie, ricorrenze e manifestazioni nelle date e nei luoghi stabiliti dagli
usi o da delibere del Magistrato o della Deputazione. L’Economo
che non sia Priore in carica interviene alle adunanze del Magistrato e della
Deputazione soltanto se espressamente invitato dal Rettore, senza però diritto
di voto. Art. 24 - Revisori
dei conti Il
Collegio dei Revisori dei Conti ha i seguenti compiti: a)
verificare nel corso dell’esercizio la tempestività e l’esattezza delle
scritture contabili; b) controllare, alla fine dell’esercizio, la regolarità dei mandati di entrata e di uscita e di tutti i documenti a corredo del conto consuntivo e riferire al Magistrato, con relazione scritta, l’esito degli accertamenti compiuti. CAPITOLO QUARTO - Delle
adunanze Art. 25 - Adunanze
ordinarie Il
Magistrato viene convocato in adunanza ordinaria quando il Rettore o la
Deputazione Amministratrice lo ritengono necessario e previa fissazione di un
ordine del giorno da comunicarsi ai Priori almeno dieci giorni prima della data
dell’adunanza. E’
fatto obbligo al Rettore di convocare il Magistrato in adunanza ordinaria: a)
nel mese di Febbraio, per discutere sulla relazione dell’attività svolta
nell’anno precedente e per la presentazione del conto consuntivo; b) entro il mese di Marzo, per l’approvazione del conto consuntivo e per l’elezione del Rettore, della Deputazione Amministratrice, degli Organi Ausiliari e del Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 26 - Adunanze
straordinarie Il
Rettore, ricorrendo motivi di urgenza, può convocare il Magistrato in adunanza
straordinaria senza. rispetto dei tempi e delle formalità previste per le
adunanze ordinarie. Il
Magistrato deve essere convocato in adunanza straordinaria quando ne facciano
richiestsa almeno sei membri. Art. 27 - Validità
delle adunanze Le
adunanze del Magistrato sono valide quando siano presenti almeno undici
membri. Quando
tuttavia sia all’ordine del giorno la modifica, anche parziale, delle presenti
Costituzioni, l’adunanza convocata per la discussione è valida se sono
presenti almeno quattordici Priori o i Vicari che li rappresentino. Le
adunanze della Deputazione Amministratrice sono valide quando sono presenti
almeno quattro membri. Art. 28 - Delìbere Tutte
le delibere del Magistrato sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo
quanto disposto al comma seguente. In caso di parità di voti la votazione viene
ripetuta e qualora la parità permanga, il provvedimento in votazione si ha
per non approvato. Le
delibere aventi per oggetto la modifica delle presenti Costituzioni sono
valide se ottengono un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi dei
presenti all’adunanza costituita a norma del secondo comma dell’art. 27. Art. 29 - Modalità
di votazione Le
votazioni sono di norma palesi, salvo quelle espressamente previste come
segrete dalle presenti Costituzioni. Si dovrà inoltre ricorrere alle votazioni
segrete quando ne faccia richiesta uno o più votanti. Art. 30 - Obbligatorietà
delle delibere Le
delibere del Magistrato prese in armonia con le finalità previste all’art. 3
delle presenti Costituzioni, sono obbligatorie per tutte le Contrade
indistintamente. CAPITOLO QUINTO - Del
patrimonio e dell’attività finanziaria Art. 31 - Entrate Le
entrate del Magistrato delle Contrade sono costituite: a)
dalle quote annue di associazione che, senza esclusione di ulteriori contributi,
fanno carico alle Contrade per le spese di normale funzionamento del Magistrato; b)
dai proventi della vendita dei palchi nella Piazza del Campo dati dal Comune in
uso al Magistrato; c)
dalle elargizioni effettuate, a qualsiasi titolo, dal Comune, da Enti o da
privati ed accettate dal Magistrato; d)
dai proventi di qualsiasi altra natura. Art. 32 - Depositi
e prelievi Tutte
le somme di denaro a disposizione del Magistrato sono depositate presso la
Banca incaricata del servizio di tesoreria. Nessuna operazione di prelievo può
essere effettuata senza l’intervento congiunto del Rettore, del Cancelliere e
del Camarlengo. Art. 33 - Erogazioni
alle Contrade Ogni
somma di denaro che, a qualunque titolo, il Magistrato decide di erogare alle
Contrade deve essere ripartita in parti eguali fra le Contrade stesse. Art. 34 - Anno
finanziario L’anno
finanziario si apre il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre. CAPITOLO SESTO - Disposizioni
finali Art. 35 - Rinvio
alla tradizione Per
quanto non espressamente previsto dalle presenti Costituzioni valgono la
tradizione e le norme consuetudinarie. Art. 36 - Decorrenza Le
presenti Costituzioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro
approvazione da parte del Magistrato delle Contrade.
Contemporaneamente sono abrogate e sostituite le
disposizioni contenute nelle Costituzioni precedenti. Una
copia delle presenti Costituzioni viene inviata per conoscenza al Comune di
Siena ed a tutte le Contrade. Approvate
nelle adunanze del Magistrato delle Contrade del 18 Aprile 1979 (presenti tutti
i rappresentanti delle Contrade) e del 26 Aprile 1979 (presenti 15
rappresentanti delle Contrade -
assentì i rappresentanti della
Giraffa e del Leocorno). Le
presenti Costituzioni entrano pertanto in vigore oggi 27 Aprile 1979. IL CANCELLIERE
IL RETTORE ALDO SEBASTIANI
GUIDO IAPPINI
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